Contatto Personale: mvacca@capri.it
Chiarimenti sulla fatturazione elettronica. Sufficienti scontrino o ricevuta nell'attesa della fattura elettronica. L'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti riguardo l'imminente entrata in vigore della disposizione.
di Mario Vacca Parma 23 dicembre 2018 - La trasmissione della fattura elettronica potrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi dal momento della prestazione , ciò è previsto dal DL 119/2018 da poco convertito.
Qualche problema potrebbe porsi nell'ambito del commercio al dettaglio, ivi comprensi dei servizi di ristorazione, ove il cliente dovesse richiedere all'esercente l'emissione della fattura. L'art. 22 del DPR 633/72 dispone infatti che detta emissione non sia obbligatoria, se non richiesta dal cliente "non oltre il momento di effettuazione dell'operazione".
Al riguardo, nel tentativo di risolvere il problema, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito - nella pagina delle FAQ - una duplice soluzione:
- nell'eventualità si scegliesse per l'emissione della fattura differita, il cedente potrà emettere una ricevuta o uno scontrino fiscale, che costituiranno documenti equivalenti al DDT; i corrispettivi certificati da ricevuta o scontrino, che siano stati successivamente fatturati, dovranno essere "scorporati" dal totale giornaliero;
- se invece si preferisse emettere la fattura immediata, trasmettendo il documento al SdI entro il termine per la liquidazione periodica, potrà essere rilasciata un'apposita quietanza (ai sensi dell'art. 1199 c.c. ), che non assume rilevanza fiscale o, in alternativa, una stampa cartacea della fattura o della ricevuta del POS. Anche in questa circostanza, però, si potrebbe optare per il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovrebbero poi essere scorporati dall'ammontare giornaliero dei corrispettivi.
L'Amministrazione finanziaria fornisce anche ulteriori chiarimenti. In primis, atteso che, qualora il cliente sia un consumatore finale, l'esercente sarà comunque tenuto a consegnare una copia "analogica o elettronica" della fattura (salvo rinuncia dello stesso cliente), nel caso di "discordanza dei contenuti" fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa sono considerati validi i dati riportati nel documento digitale, salvo prova contraria. Viene, infine, sottolineato che laddove la e-fattura sia preceduta dal rilascio dello scontrino o della ricevuta, i relativi estremi identificativi dovranno essere riportati nel documento, all'interno del blocco informativo "AltriDatiGestionali".
Con riferimento alle fatture differite, nelle "nuove" FAQ pubblicate, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Il soggetto passivo che decidesse di allegare i documenti di trasporto alla fattura potrebbe, da un lato, beneficiare della possibilità di usufruire del servizio gratuito di conservazione elettronica dell'Agenzia, ma dovrebbe porre particolare attenzione, dall'altro, a non superare i limiti dimensionali del singolo file fattura, pari a 5 MB, oltrepassati i quali il documento verrebbe scartato.
Anche per l'indicazione dei rimborsi richiesti dai professionisti per spese anticipate in nome e per contro della controparte, in luogo dell'utilizzo della sezione relativa ai beni e servizi ceduti o prestati con il dettaglio dell'importo e della natura dell'operazione ("N1"), è possibile compilare il blocco "AltriDatiGestionali", precisando la tipologia della spesa e l'ammontare della stessa nei campi previsti.
Di Mario Vacca Parma 16 dicembre 2018 - Grazie alla neutralità mantenuta negli anni, la Svizzera è' sempre stata considerata "la cassaforte" del mondo, un prestigio che - benché leggermente scardinato dalle leggi circa l'emersione dei capitali detenuti all'estero – è in ascesa grazie all'instabilità politica internazionale ed in special modo alla situazione italiana.
La banca dei regolamenti internazionali (BRI) di Basilea ha divulgato che, nel primo semestre 2018, erano custoditi presso le banche del Canton Ticino 11 miliardi e mezzo di euro.
Gli italiani temono l'uscita dall'euro oltre ad una nuova "patrimoniale" ricercando una maggior sicurezza e fiducia che invece pensano di trovare oltre confine, ottenendo anche l'ulteriore vantaggio di poter investire in valuta diversa.
Si stima che, grazie alle tensioni tra la politica italiana e l'Unione Europea, l'interesse per i conti - ed i relativi investimenti finanziari - in territorio elvetico aumenterà notevolmente e ben oltre il 5% (valore dell'ultima comparazione) della cifra appena sopra richiamata.
Come Cambia lo scenario del recupero crediti e dei prestiti bancari il giorno dopo l'introduzione di regole più stringenti per la copertura delle sofferenze bancarie.
di Mario Vacca Parma 9 dicembre 2018 - Lo scorso mese di Marzo sono stati pubblicati gli aggiornamenti alle linee guida della Vigilanza BCE con le quali sono state introdotte nuove disposizioni per la copertura dei crediti deteriorati in pancia alle banche. Tra le altre disposizioni, si prevede che la copertura dei crediti deteriorati non garantiti sia compiuta entro due anni e quelli garantiti entro massimo 7 anni.
I crediti deteriorati vengono classificati in tre categorie:
posizioni scadute da almeno 90 giorni di importo rilevante, pari ad almeno il 5% dell'esposizione da misurare sulla singola linea di credito e sull'importo ancora dovuto;
inadempienze probabili, generalmente detti Unlikely to pay (UTP), per le quali le banche rilevano un rischio in capo al debitore indipendentemente dallo scaduto; si tratta di segnali di allarme ma non di obblighi ed il tutto è condizionato dalla decisione dei singoli istituti;
le sofferenze vere e proprie, dette Non performing loans (NPL), che riguardano la cessazione del rapporto a seguito dell'insolvenza del debitore.
La questione dei debiti bancari cammina di pari passo con il concetto di crisi d'impresa e le nuovi disposizioni hanno genesi in un momento in cui anche la riforma fallimentare introduce molte novità. La problematica fondamentale riguarda le procedure di recupero che sono caratterizzate da una cronica lentezza delle procedure giudiziali.
Con le nuove linee guida viene modificato essenzialmente il modo in cui le banche procederanno alla gestione del credito, con ovvi appesantimenti dei loro bilanci a fronte di procedure di recupero che molto probabilmente avranno tempistiche superiori ai due anni entro i quali si prevede la svalutazione del 100% del credito.
Naturalmente sarebbe opportuno che le due situazioni tendessero a coincidere e questo traguardo potrebbe imprimere un'accelerazione verso il ritorno degli istituti ad erogare nuovamente credito ad imprese e famiglie oggi ai minimi storici.