Le dimissioni avvengono quando il lavoratore decide volontariamente di recedere dal rapporto di lavoro. Il lavoratore può presentare le dimissioni per qualsiasi motivo, entro i termini stabiliti, rispettando il periodo di preavviso stabilito dal ccnl di riferimento. Al datore di lavoro non è richiesta l’accettazione in quanto gli effetti decoronno dal momento in cui quest’ultimo ne è a conoscenza.
Quali le modalità?
Dal 12 marzo 2016 i dipendenti che vogliono dimettersi possono farlo solo per via telematica. Attraverso la richiesta del codice Pin Inps Dispositivo, acquisibile in una sede Inps oppure accedendo al portale Inps è possibile compilare il modulo telematico seguendo le istruzioni presenti sul sito www.lavoro.gov.it e formalizzare quindi le dimissioni. In alternativa, il lavoratore potrà rivolgersi a soggetti abilitati (patronati, org. sindacale, enti bilaterali). La procedura per via telematica nasce con il nobile scopo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero le dimissioni firmate dal lavoratore contestualmente il momento dell’assunzione.
Una volta conclusa la procedura, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni - ciò vale anche per la rescissione consensuale - entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le medesime modalità telematiche con cui sono state rese.
Diverso è il caso in cui si verifichi il mancato completamento della procedura prevista. Nello specifico sarà il datore di lavoro ad avere l’obbligo di invitare il lavoratore al suo perfezionamento e qualora persista l’inadempimento, il datore di lavoro è legittimato a contestarne l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro tramite l’avvio di un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/70. Al termine sarà possibile sanzionare la condotta illecita con il licenziamento, ricorrendo i presupposti dell’assenza ingiustificata.
Sono esenti dall’applicazione della procedura telematica le dimissioni rese nelle sedi protette (cioè davanti le Commissioni di conciliazione formate presso Ispettorati territoriali del lavoro e le Commissioni di certificazione); durante il periodo di prova; dal lavoratore domestico; dai lavoratori marittimi; dai dipendenti del settore pubblico; dalle lavoratrici in maternità. In particolare per quest’ultime nel caso in cui le dimissioni siano avvenute nel periodo di gravidanza e durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territori.
E il preavviso? Quanti giorni?
Quando si parla di periodo di preavviso, si intende quel periodo di tempo successivo alla presentazione delle dimissioni in cui il lavoratore continua a svolgere la propria attività lavorativa. Si può definire una forma di tutela del datore di lavoro, cui viene in questo modo concesso un tempo per individuare, assumere e formare il dipendente che prenderà posto e mansioni del dimissionario.
I termini di preavviso sono normalmente indicati dai contratti collettivi di riferimento e possono dipendere da diversi fattori: la qualifica e l’anzianità aziendale. Il lavoratore che non rispetta il periodo di preavviso è sanzionabile con l’indennità di mancato preavviso. Infatti, quando il periodo di preavviso previsto per legge non sia rispettato, il datore di lavoro ha diritto a richiedere un'indennità, il cui importo è normalmente calcolato sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato (come stabilito dall’articolo 2118 del Codice Civile). Si ricorda infine che, a prescindere dalla durata del periodo complessivamente previsto, tra i giorni di preavviso non sono conteggiati eventuali giorni di assenza dovuti a malattia, infortunio, ferie o maternità.