“L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. “L'Agorà del Diritto” vuole essere, quindi, come uno spazio aperto ed in continuo fermento realizzato settimanalmente “per” e “con” i cittadini.
“L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.
Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.
Di Emilio Graziuso 29 gennaio 2022 - Il settore dei viaggi e trasporti è da sempre stato di grande interesse per i consumatori.
Di recente, si è registrata una sentenza che potrà essere utile ai lettori della “Agorà” per l’informazione degli stessi in merito ai propri diritti.
È, infatti, stato sancito il diritto al risarcimento del danno dei viaggiatori che avevano perso la coincidenza aerea sulla base della cancellazione del primo volo, sebbene i biglietti delle due tratte fossero stati acquistati da due compagnie differenti.
Analizziamo brevemente la fattispecie.
Due turisti, partendo da Nizza, avevano programmato di raggiungere Palermo, facendo scalo a Roma Fiumicino.
A Nizza, però, pur essendo stati imbarcati ed aver atteso per circa due ore, apprendevano che il volo per Roma Fiumicino era stato cancellato.
Di conseguenza, gli sfortunati consumatori perdevano anche la coincidenza con l’aereo in partenza da Roma Fiumicino per Palermo.
I due viaggiatori, però, pur di raggiungere la meta acquistavano, con altro vettore aereo, dei nuovi biglietti per il volo diretto, Nizza – Palermo.
Veniamo ora alla vicenda giudiziaria.
I due consumatori - pur avendo ottenuto dalla compagnia aerea dell’originario volo Nizza – Roma Fiumicino il rimborso del costo dei biglietti (relativi a tale tratta) ed € 500,00 a titolo di compensazione – citavano in giudizio detto vettore chiedendo il rimborso del costo dei nuovi biglietti acquistati per raggiungere Palermo.
Il vettore approntava la propria difesa processuale su alcuni aspetti ricorrenti nel contenzioso tra consumatori e compagnie aeree, vale a dire:
1)la non imputabilità allo stesso delle cause di cancellazione del volo Nizza – Roma Fiumicino;
2)non responsabilità dello stesso nella perdita del volo successivo Roma Fiumicino – Palermo.
Il Giudice di Pace occupatosi della materia, dopo aver accertato la conclusione del contratto di trasporto, la cancellazione del primo volo e la conseguente perdita del volo successivo già regolarmente prenotato, ha stabilito che la perdita di coincidenza aerea è equiparata, in sede comunitaria, all’ipotesi di mancato imbarco.
Essa, di conseguenza, è suscettibile di risarcimento del danno, anche se i diversi voli che compongono la tratta sono stati acquistati da differenti vettori con contratti di trasporto separati.
L’Autorità giudicante ha, quindi, condannato, in virtù di tali presupposti, il vettore aereo che avrebbe dovuto effettuare la tratta Nizza – Roma Fiumicino al risarcimento del danno in favore dei due turisti per l’acquisto dei nuovi biglietti per l’intera tratta Nizza – Palermo.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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