La normativa sopravvenuta, che sostituisce la disposizione normativa di cui all’art. 4 del richiamato d.l. n. 44, è intervenuta infatti sulle modalità e sulla procedura mediante le quali si perviene all'atto di sospensione: il controllo dell’adempimento dell’obbligo spetta agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali che, a tal fine, operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, mediante la Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC).
È, dunque, l'Ordine territorialmente competente, e non più l'Azienda sanitaria locale, che accerta il mancato ottemperamento dell'obbligo di vaccinazione anti-Covid.
Tuttavia, questo non implica che le sospensioni dal servizio pregresse non abbiano più effetto. L'abrogazione del testo normativo, infatti, opera ex nunc (cioè dal momento dell'entrata in vigore della nuova fonte, cioè del decreto-legge n. 172/2021), non disponendo di alcuna retroattività (retroattività che, giova precisare, dovrebbe essere la norma stessa a prevedere). Del resto, la disposizione abrogata perde efficacia per il futuro, ma continua ad applicarsi ai rapporti pregressi, ossia quelli sorti durante la sua vigenza in base al noto brocardo "tempus regit actum".
La nuova formulazione dell'art. 4, fissata dal decreto-legge n. 172/2021, non ponendosi pertanto in deroga rispetto all'art. 11 delle Preleggi ("La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroattivo), trova applicazione solo per le sospensioni successive al 27 novembre 2021, data di entrata in vigore del nuovo provvedimento provvisorio del Governo Draghi.
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AUTORI
Prof. Avv. Mario Cerbone (Aggregato di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi del Sannio di Benevento)
Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso Libera Accademia degli Studi di Bellinzona-Centro Studi Superiore INDEF e Vice-Referente di Unidolomiti di Belluno).