Domenica, 14 Gennaio 2024 07:40

Gran Bretagna e Stati Uniti d'America versus gli Houthi dello Yemen: il carattere "modulare" del diritto internazionale In evidenza

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Di Daniele Trabucco Belluno, Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato (Russia e Cina astenute) la risoluzione n. 2722/2024 con la quale vengono condannati gli attacchi degli Houthi, un gruppo armato sciita zaydita (annovera anche sunniti), nato alla fine del XX secolo, che controlla un terzo della Repubblica dello Yemen, verso le navi mercantili che solcano il mar Rosso.

Gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna, che nella zona hanno molti interessi economici, commerciali e strategico-militari, hanno risposto bombardando alcune postazioni, colpendo anche alcuni siti nella capitale San'a' (già nel 2015 vi furono bombardamenti ad opera di una coalizione internazionale a guida saudita nell'ambito dell'operazione "Decisive Storm").

Ora, se da un lato la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare stabilisce il principio della libertà della navigazione senza ostacoli da parte degli Stati costieri, dall'altro l'attacco anglo-americano è, per alcuni (si veda la Federazione Russa), in palese violazione dell'art. 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite del 1945 il quale sancisce il divieto dell'uso della forza armata, per altri (tra cui gli stessi Usa, il Regno Unito e gli alleati Occidentali) esercizio del diritto di autodifesa ex art. 51 della Carta ONU in attesa dell'intervento del Consiglio di Sicurezza.

In realtà, i bombardamenti del 2024 sono avvenuti all'interno del territorio di uno Stato a sovranità limitata (gli houthi controllano sei Province), la Repubblica dello Yemen, il cui Governo è completamente estraneo rispetto a quanto avvenuto. Pertanto, ci si può chiedere se la reazione di autodifesa possa dirsi realmente proporzionata.

Ovviamente, il rischio di una escalation che vada a coinvolgere anche gli alleati dei rispettivi schieramenti (l'Iran, ad esempio, per gli houthi) è molto seria, pericolosa e preoccupante.

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(Foto copertina - UN Manuel Elias) - 

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(*) Autore - prof. Daniele Trabucco.

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Già docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.

Sito web personale

www.danieletrabucco.it