Sabato, 13 Gennaio 2024 06:48

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: contratto di locazione, mediazione e diritto alla provvigione In evidenza

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 Questa settimana la nostra “Agorà” è dedicata ai contratti di mediazione immobiliare, con particolare riferimento ai contratti aventi ad oggetto la locazione, ed alla provvigione.

Di Emilio Graziuso, 13 gennaio 2024 - La vicenda della quale ci occupiamo nasce dalla stipula d un contratto di mediazione immobiliare stipulato, ai fini della locazione, dalla proprietaria di un appartamento ed una agenzia immobiliare.

Nel corso del periodo di curata dell’incarico, l’agenzia riceveva una proposta di locazione che, però, la proprietaria rifiutava.

Dopo la scadenza dell’incarico la stessa proprietaria stipulava, senza l’intermediazione dell’agenzia, un contratto di locazione con il coniuge della persona che in precedenza aveva formulato la proposta non accettata.

L’Agenzia, quindi, appreso della stipula del contratto promuoveva un giudizio nei confronti del locatore e del conduttore volto ad ottenere il riconoscimento della stessa del diritto alla provvigione, in quanto affare riconducibile all’attività dalla stessa svolta, così come previsto da apposita clausola contrattuale.

In primo grado l’Autorità Giudiziaria riconosceva il diritto alla provvigione mentre, in appello, tale diritto veniva negato.

La questione approdava, quindi, dinnanzi alla Corte di Cassazione la quale stabiliva che non vi era diritto alla provvigione e statuiva che:

1) il diritto alla provvigione sorge quando è provata la sussistenza di una attività rilevante e determinante dell’agenzia ai fini della stipula del contratto non essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in contatto le parti;

2) non vi è diritto alla provvigione se la fase iniziale delle trattative, condotta dal mediatore, non sia andata a buon fine, mentre successivamente le parti abbiano stipulato il contratto senza l’intervento dell’agenzia;

3) è da considerarsi abusiva la clausola contenuta nel contratto di mediazione che impone al consumatore la corresponsione della provvigione, anche dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, se il contratto sia stato successivamente stipulato con una persona fisica o giuridica, riconducibile ad un soggetto precedentemente messo in contatto dal mediatore.

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com