Visualizza articoli per tag: Imprese

di Mario Vacca Parma 14 aprile 2019 - Un'azienda in stato di insolvenza può ricorrere al concordato preventivo per evitare il fallimento e tentare il risanamento (attraverso la prosecuzione dell'attività) o, se vuole liquidare il proprio patrimonio, godere della possibilità di distribuire agli aventi diritto il ricavato dei crediti.

Trattasi quindi di un istituto che consente all'imprenditore in crisi il soddisfacimento dei creditori della sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione ed il pagamento dei debiti anche parziale attraverso qualsiasi forma; è quindi una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento. Rispetto agli altri è' uno strumento più complesso a livello di adempimenti ed ha il vantaggio rappresentato sia dalla prededucibilità dei crediti originati in conseguenza alla procedura, sia dal fatto che produce i suoi effetti per tutti i creditori, anche i dissenzienti. Per contro, a differenza degli altri è vincolato ad un più rigoroso rispetto della par condicio creditorum, ovvero l'uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione.

Esistono in realtà due tipi di concordato preventivo:
 il concordato ordinario: che prevede il deposito del ricorso con tutta la documentazione occorrente;
• il concordato con riserva (o in bianco): il debitore deposita la domanda e si riserva la possibilità di predisporre la restante documentazione entro un preciso termine.

Il debitore può prevedere due modalità per procedere al concordato:
• un concordato liquidatorio (prevedendo la cessione dei beni e quindi il termine dell'attività);
• un concordato di risanamento (come con un concordato con continuità, d'impresa).

Nel momento in cui viene presentata la domanda di concordato, il patrimonio del debitore viene protetto e congelato: vengono in particolare bloccate tutte le azioni esecutive (pignoramenti) e cautelari (ipoteche) dei creditori in modo da dare la possibilità di procedere alla valutazione dell'istanza e alla votazione sulla stessa. Il contenuto del piano è lasciato alla libera determinazione dell'impresa, che può individuare le concrete modalità di soddisfacimento dei creditori, "anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito".

L'impresa propone ai creditori un pagamento dei loro crediti secondo una percentuale che, per quelli chirografari (ossia che non hanno privilegi come ipoteche o non si tratta di lavoratori dipendenti) non può essere al di sotto del 20%; per i creditori privilegiati si ammette il pagamento parziale ed è ammessa la transazione fiscale e previdenziale. Il concordato è quanti un istituto a tutela dei creditori e da questi ultimi dev'essere approvato almeno da quanti rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. L'impresa debitrice può anche raggruppare i creditori per classi formate in base a diversi criteri.

Le modifiche apportate all'art. 178 L.F. nel corso del 2012 hanno introdotto il silenzio-assenso nel concordato preventivo. Il comma 4 dell'articolo in questione ora prevede che in mancanza di voto espresso in udienza e in assenza di dissenso pervenuto nei venti giorni successivi all'adunanza, i creditori si ritengono consenzienti.
L'art. 186 bis subordina l'ammissibilità di un concordato con continuità al requisito della "migliore soddisfazione" dei creditori rispetto alla prospettiva liquidatoria e agevola l'imprenditore che lo proponga consentendogli di proporre ai creditori chirografari anche una percentuale di soddisfazione inferiore al 20% minimo previsto invece per il concordato liquidatorio.

Per saperne di più scrivi pure un commento al presente articolo.....

Pubblicato in Economia Emilia

Di Mario Vacca Parma, 7 aprile 2019 - Per ciascuna delle procedure prese in esame e richiamate nel precedente articolo, il piano attestato di risanamento – ex art. 67 – l'accordo di ristrutturazione dei debiti – ex art. 182-bis – ed il concordato preventivo – ex art 160 - è opportuno tenere conto di una serie di vantaggi e svantaggi, che possono indurre un'impresa in stato di necessità a ricorrere ad uno strumento piuttosto che ad un altro o addirittura anche a più strumenti. Nelle Linee-Guida per il finanziamento alle imprese in crisi, si afferma: "L'impresa può infatti iniziare trattative "protette" verso un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis, commi 6° e 7° (supra, par. 1.3), e passare ad un concordato preventivo (conservando gli effetti protettivi sul proprio patrimonio) se lo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti si rivelasse inidoneo (art. 182-bis comma 8° )."

Il vantaggio comune alle tre procedure è rappresentato dalla possibilità, in caso di successivo fallimento, di esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere durante l'esecuzione dei piani.

L'Accordo di ristrutturazione dei debiti
Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti sono uno strumento flessibile disciplinato dalla legge come mezzo di risanamento. L'impresa in crisi vi ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento. Il comma 1 dell'art. 182-bis L.F. prevede che l'imprenditore in crisi può domandare "l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei"

Il contenuto dell'accordo con i creditori aderenti, anche di natura tributaria e previdenziale, è liberamente determinabile mentre a quelli non aderenti si deve assicurare l'integrale pagamento nei termini fissati dalla legge. Nel tentativo di raggiungere un accordo, che potrebbe durare anche del tempo, l'impresa può fare richiesta di pre-accordo al fine di ottenere l'applicazione "anticipata" delle tutele previste.

La tesi prevalente riconosce all'accordo di ristrutturazione una natura privatistica: si tratterebbe di un accordo tra privati che, se concluso nel rispetto di determinate regole di procedimento, produce gli effetti particolari previsti dalla legge, pertanto il legislatore ha valorizzato il ruolo dell'autonomia privata, mediante la previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale.

Stante il carattere contrattuale dello stesso, il regolamento in esso previsto vincola esclusivamente i creditori che vi abbiano aderito. Per quanto concerne, gli altri creditori, la legge prevede, come requisito stesso di attuabilità dell'accordo , la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei escludendo in tal modo qualsiasi effetto remissorio del loro credito.

L'accordo si ritiene privato anche in ragione del fatto che non determina l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'impresa, non vi è l'obbligo di rispettare la par condicio tra i creditori e non è nominato alcun organo che rappresenta la massa dei creditori, non ha una efficacia vincolante verso tutti i creditori e quindi solo nei confronti degli aderenti.

Al contrario del piano di risanamento, la procedura dell'accordo è soggetta a pubblicità ed infatti, ha efficacia dalla data di pubblicazione sul registro delle imprese.

 

 

Pubblicato in Economia Emilia
Lunedì, 01 Aprile 2019 17:54

Consilium acquisisce Dino Corsini Srl

Al private equity la quota di maggioranza di Dino Corsini, leader nella produzione di prodotti colati da forno private label.

Milano, 1° aprile 2019 - Consilium SGR, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund III, annuncia l'acquisizione di una quota di maggioranza in Dino Corsini. La famiglia Corsini manterrà una quota nel capitale e continuerà a cooperare con la società con l'obiettivo di proseguire il percorso di forte crescita degli ultimi anni.
Fondata nel 1935, Dino Corsini opera come produttore di prodotti colati da forno (tortini, plumcake, muffin) per la marca privata fornendo i principali operatori della grande distribuzione organizzata in Italia.

Il mercato dei colati da forno è, nel settore delle merendine confezionate, il segmento a maggiore crescita e Dino Corsini, in tale ambito, rappresenta un'eccellenza in termini di qualità e ampiezza dell'offerta, con una gamma completa anche nella nicchia ad elevato potenziale dei prodotti salutistici (biologico, gluten-free, senza zuccheri aggiunti, farine speciali).

Consilium ritiene che, facendo leva sulla qualità del know-how produttivo e l'elevato livello di servizio offerto ai propri clienti, Dino Corsini sia in grado di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato di riferimento ed è pronta a supportare l'azienda in un ambizioso piano di sviluppo.

Advisor di Consilium per gli aspetti contrattuali è stato lo studio Alpeggiani & Associati, mentre la due diligence contabile è stata curata da KPMG, quella di business da Long Term Partners, quella fiscale, legale e di struttura dallo studio Russo De Rosa & Associati e il financing da Essentia.

Advisor finanziario della famiglia Corsini è stato lo Studio Cenedese, mentre gli aspetti contrattuali sono stati curati dallo Studio legale Dentons.
L'operazione è stata finanziata da UniCredit, assistita dallo Studio legale Orrick.
***
Consilium SGR
Consilium è una società di gestione del risparmio indipendente dedicata all'attività di private equity. Consilium gestisce due fondi mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati: il Consilium Private Equity Fund e il Consilium Private Equity Fund III, con una dotazione complessiva di circa €300 milioni. Consilium si focalizza su opportunità di buy-out e investimenti in capitale di sviluppo in aziende italiane di piccole e medie dimensioni.

 

Molte sono state le dichiarazioni di soddisfazione per l'approvazione della direttiva europea riguardo la tutela del diritto d'autore, ma il percorso per vedere applicata la norma è ancora lungo e gli ultimi buoi faranno in tempo a scappare dalla stalla lasciata aperta "colpevolmente".

di Lamberto Colla Parma 31 marzo 2019 -

Ebbene sì, partiamo dall'ultima affermazione, "la stalla lasciata aperta colpevolmente".

Autori e editori, di ogni categoria professionale e artistica, erano, in un passato ormai remoto, molto soddisfatti dell'aiutino che derivava al loro business da queste strane "piattaforme", d'origine prevalentemente statunitense, che senza nulla chiedere consentivano di divulgare il loro prodotto.

La carta stampata tirava, i dischi dal vinile passarono al cd e poi dvd quando le case discografiche iniziarono a associare storielle alla canzone, e i prodotti primari incrementavano le vendite o la popolarità in altre fasce demografiche.

Grazie a queste nuove tecnologie, piattaforme aggregatrici (Wikipedia, e Youtube ad esempio) ai motori di ricerca (Google ad esempio) e infine ai social media (Facebook ecc...), il lancio dei dischi e la campagna di promozione riceveva sostanziosi aiuti senza intaccare il portafoglio così come pure i quotidiani potevano anticipare le notizie che il lettore avrebbe trovato il giorno seguente sui sui affezionati giornali freschi di stampa.

Il business dell'hardware tirava e, grazie a queste strane attrezzature digitali che si muovevano nel mondo sommerso di internet, gli affari prosperavano senza la necessità di ampliare il budget della comunicazione.

Uno sfruttamento che sembrava una manna dal cielo sino a quando ci si accorse che quegli strumenti tanto stupidi non erano e avevano iniziato a diventare i punti di riferimento del consumatore di informazioni, di musica e di libri ben oltre l'immaginazione e puntavano a competere o addirittura a sostituirsi ai negozi di musica, alle librerie e alle edicole.

Nonostante tutto, la miopia dei nostri industriali del settore si faceva sempre più grave e, per quanto i ricavi cominciassero a crollare, nessuno pensò a qualche strada alternativa da percorrere , magari investendo in tecnologie analoghe ma di fattura nazionale.

copyright.jpg

Niente di tutto questo!
Si preferì fare aumenti di capitali alle testate giornalistiche piuttosto che investire nel nuovo.

E così i nuovi costumi presero il sopravvento. Quello che siano a pochissimi anni fa era lo status symbol per eccellenza, ovvero i tre quotidiani (due rosa e un locale) sotto l'ascella, è stato sostituito dallo smartphone di ultima generazione capace di far leggere, ascoltare musica, guardare video e Tv in qualsiasi ora e senza lasciare macchie di stampa sui polpastrelli.

Ora che i buoi sono scappati e i giornali sono a meno di un terzo di lettori e il mondo musicale tradizionale sta per venire travolto dai musicisti underground nati e cresciuti nel sommerso mondo del web (da Achille Lauro a Sfera Ebbasta e al circuito dei trapper ad esempio) ecco che ci si sveglia e si decide che è ora di far pagare i contenuti che sino a ieri venivano offerti gratuiti pensando di averne un giovamento eterno.

Comunque, anche questa è solo propaganda!
Intanto perché dalla direttiva approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 26 marzo, necessita della approvazione della identica proposta da parte del Consiglio Europeo (l'organo di rappresentanza degli Stati membri) e infine i singoli Stati, tra cui anche l'Italia, avranno due anni di tempo per recepire la direttiva, decidendo la strada da percorrere per raggiungere gli obiettivi che questa fissa. Insomma un percorso lungo quasi tre anni per arrivare all'applicazione della tanto decantata direttiva sul "Copyright", che, per i tempi dell'era digitale, sono una eternità.

Durante questi tre anni i "mostri" del web pian piano aumenteranno i prezzi di advertising e di accesso alle loro piattaforme incrementando ancor più il loro tornaconto a scapito del portafoglio degli autori e editori più piccoli che si vedranno costretti a limitare la loro visibilità a scapito della libertà di espressione.

Perciò, quando la direttiva entrerà in vigore il mondo sarà totalmente cambiato e la norma entrerà direttamente, senza passare dal "Via", nel cassetto dei ricordi inutili di questa Europa che non vuole modernizzarsi.

La morale: a fare i furbetti non sempre, anzi quasi mai, ci si guadagna... a lungo!

 

Clicca qui per leggere gli altri editoriali

 

  

Pubblicato in Politica Emilia

di Mario Vacca Parma 31 marzo 2019 - Alla fine la riforma del diritto fallimentare è giunta al traguardo e sostituisce uno dei regi decreti più noti tra quelli ancora in vigore. La prima parte contiene gli articoli sul codice della crisi e dell'insolvenza, la seconda modifiche al codice civile, la terza garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire la quarta disposizioni finali e transitorie. I principali obiettivi sono stati quelli di agevolare il risanamento dell'impresa in crisi valorizzando gli accordi negoziali per tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali.

Di seguito si identificano gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, considerando che l'intento è stato quello di evitare il ricorso a procedure liquidatorie e/o fallimentari da parte dei soggetti in crisi e quindi – come evidenziato poc'anzi - tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali.
Sono previste tre diverse procedure, tutte finalizzate alla gestione e al superamento dello stato di crisi delle imprese. Elemento comune è che l'impresa rappresenti un piano di risanamento credibile con il quale si individuino le cause, si analizzino le possibili alternative e delineino con precisione le strategie e gli interventi fondamentali che dovranno guidare l'impresa per superare le difficoltà.

Le procedure appena richiamate sono le seguenti:
 piano attestato di risanamento (ex art. 67 , L.F.);
 accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis , L.F.);
 concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).

Il piano attestato di risanamento – di cui ho parlato in un precedente articolo - e gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere annoverati tra le procedure concorsuali al pari del concordato preventivo; spesso ritenuti "minori" poiché trattasi di strumenti nella mani dell'imprenditore per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio attraverso una serie di operazioni strategiche senza che vi sia un vero e proprio controllo del tribunale; il piano attestato di risanamento non prevede l'intervento del tribunale e non è soggetto ad alcun regime pubblicistico, l'accordi di ristrutturazione viene pubblicato al registro delle imprese ma vede il coinvolgimento del tribunale soltanto nella fase finale dell'omologazione, mentre il concordato preventivo vede il tribunale operare quale organo della procedura sin dall'inizio ed ovviamente la stessa è pubblicata in camera di commercio.

Non sempre queste tre procedure sono alternative tra loro ma è comunque possibile individuare caratteristiche fondamentali comuni:
presupposto soggettivo: possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili; Ricordo che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2. aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

presupposto oggettivo: sussistenza dello stato di crisi per il piano attestato di risanamento e dello stato di crisi o insolvenza sia per gli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per il concordato preventivo;
tutele e limitazioni all'azione revocatoria: l'art. 67, comma 3 , lett. d), L.F. sottrae all'ambito dell'azione revocatoria una serie di atti sulla base della loro inerenza al piano di risanamento. Non sono quindi applicabili le disposizioni in materia di bancarotta semplice e preferenziale a pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato. È quindi opportuno che il piano preveda con un elevato grado di dettaglio gli atti da compiere;
piano attestato da parte di un professionista indipendente incaricato dal debitore. Il professionista incaricato della redazione della relazione giurata, oltre a possedere i requisiti indicati dall'art. 28 , lett. a) e b), della L.F. deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. L'attestatore deve inoltre possedere tutti i requisiti di indipendenza e professionalità ai sensi dell'art. 2399, c.c. "e non deve, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, in pratica deve essere completamente indipendente. L'attestazione suppone la verifica della veridicità dei dati aziendali, la concretezza del piano affinchè sia idoneo a risanare le posizioni debitorie e a garantire il riequilibrio della situazione economico-patrimoniale.

Pubblicato in Economia Emilia

L'Unione Europea teme che l'Italia diventi il "Cavallo di Troia" per l'invasione gialla. Dalla linea ferroviaria Zhengzhou -Amburgo (Germania) nessuna preoccupazione invece? E no, sulla Germania non si può!

di Lamberto Colla Parma 24 marzo 2019 -

L'Italia, come al solito, non ne fa una giusta, soprattutto quando pensa per sé stessa e non per la comunità.

Sino a ieri ci si raccontava la favola che il turismo (uno dei 19 accordi sottoscritti per un totale di 20 miliardi) potrebbe essere il "petrolio" dell'Italia e oggi, grazie al memorandum sottoscritto tra Italia e Cina, che potrebbe diventare una realtà, non va più bene. Chissà cosa potrà mai nascondere l'accordo Italia Cina di tanto pericoloso!

italia-cina-flags.jpgIntanto è da apprezzare la trasparenza. E' lo stesso presidente Xi Jinping che si è mosso per porre la firma a un memorandum che regolerà gli scambi e le acquisizioni. Un accordo che ovviamente prevede che l'Italia possa giocare la Golden Share nel caso in cui venisse compromesso il controllo nazionale su imprese e siti considerati di interesse strategico.

Ma non basta, e allora i nostri cari alleati e i loro fiduciari in Italia, sempre attenti a che l'Italia non cresca troppo rapidamente, ecco che scendono in campo con una ipotesi di Super Golden Power europea per bloccare la "Belt and Road Initiative" cinese, ovvero il programma infrastrutturale che i cinesi stanno "esportando" dal 2013 un po' in tutto il mondo, a partire dal continente africano, per arrivare ai paesi dell'est europa e ora, compiendo un notevole salto di qualità, sottoscrivendo un'intesa con il primo governo appartenente ai G7, l'Italia appunto.

Di questo piano infrastrutturale così pericoloso non si discusse quando venne progettata e infine inaugurata la linea ferroviaria più lunga al mondo che copriva la distanza commerciale tra Zhengzhou e guarda caso, Amburgo, un "paesino" della Germania, in soli 15 giorni.
Obiettivo, era il 2013, consisteva nel colmare la distanza di oltre 10.200 chilometri che separa le due città in 15 giorni con collegamenti periodici (la metà del tempo navale). Un flusso inesorabile di merci che dalla Cina approdano nel cuore dell'Europa. Ma lì tutti zitti, era coinvolta la DB Schenker, divisione Trasporti e Logistica di Deutsche Bahn (ferrovie tedesche), e... sulla Germania non si può!

D'altro canto la Germania è il più importante partner commerciale europeo e mondiale con la Cina per un valore di interscambio di 170 miliardi di euro nel 2017, contro 167 della Francia e 165 degli Usa. I 40 attuali di Italia sono una vera miseria, ma Junker, Macron e Merkel hanno avuto il coraggio di affermare che la Cina è un concorrente con il quale "non possiamo costruire qualcosa di stabile". Così, In tutta risposta al bilaterale Roma - Pechino, a dimostrazione che l'UE vuol dire Francia e Germania con l'assist della Commissione UE, mercoledi il triumvirato ha invitato Xi Jinping a Parigi per un incontro, 15 giorni in anticipo sul vertice UE/Cina del 9 aprile e subito a ridosso del vertice Italia Cina appena concluso, per riaffermare l'asse di ferro Parigi-Berlino.

I soliti splendidi alleati. Loro possono intervenire in Libia bombardando senza alcuna autorizzazione preventiva dell'ONU, pur di prendere i nostri contratti petroliferi, mentre noi non possiamo fare nulla senza il visto della UE.

 

Enologica_degustazione.jpg

(foto di copertina: Great Wall of China near Jinshanling - Jakub Hałun - 29 may 2009)

 

Clicca qui per leggere gli altri editoriali

 

  

Pubblicato in Politica Emilia
Domenica, 24 Marzo 2019 12:16

I Piani di risanamento

di Mario Vacca Parma 24 marzo 2019 - Tra le procedure che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa attraverso la regolamentazione con i rapporti con i fornitori troviamo i Piani di risanamento disciplinati dall'art. 67 ex legge fallimentare.

Il piano di risanamento – detto comunemente piano attestato - è ritenuto uno strumento concorsuale "Minore" in quanto è uno strumento nella mani dell'imprenditore per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio attraverso una serie di operazioni strategiche - se non straordinarie - senza che vi sia un vero e proprio controllo del tribunale come avviene con le altre procedure e si differenzia anche perché non è soggetto ad alcun regine pubblicistico. Possono farvi ricorso tutti gli imprenditori potenzialmente assoggettabili alla procedura del fallimento; il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è rappresentato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai sensi dell'articolo 1 Legge fallimentare.

La ratio dell'istituto è quello di salvaguardare gli atti posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento credibile e quindi di garantirli dall'azione revocatoria fallimentare salvaguardando, in questo modo, i nuovi rapporti economici tra l'impresa e i suoi fornitori, clienti, collaboratori e finanziatori che agiscono in modo attivo nell'operazione di risanamento, dagli effetti dell'eventuale successivo fallimento dell'imprenditore.

Il piano attestato di risanamento deve avere due caratteristiche sostanziali per poter godere della protezione prevista dal legislatore, deve permettere il risanamento dell'impresa, sia dal punto di vista dell'esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria, e deve essere attestato da un professionista indipendente che accerti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il documento dovrà identificare ed esporre nei termini più precisi possibili le operazioni che l'imprenditore intende porre in essere quando la crisi aziendale è ancora reversibile ed è ancora possibile ripristinare gli equilibri economici e finanziari che garantiscono la continuità aziendale.

L'obiettivo cui mira l'imprenditore tramite il piano e il relativo accordo è ottenere il consenso dei partners in merito all'opportunità di garantire la continuità aziendale e al relativo programma economico-finanziario. Si potrebbe affermare che per il risanamento dell'esposizione debitoria si intenda:

- Riduzione dell'entità dei debiti;
- Rimodulazione e rinegoziazione delle scadenze;
- Rinegoziazione delle condizioni, e dei tassi di interesse;
- Rimodulazione degli strumenti finanziari;

La credibilità del piano passa anche per la previsione di un cambio – o un affiancamento – del vecchio management - che potrebbe essere imputato come l'attore stesso della crisi – con un manager di comprovata esperienza che, sarà affiancato da un Advisor ( che costruisce le linee guida del piano e lo negozia con i creditori), dal legale, che rende conforme il piano alle normative, dai consulenti (commercialista e consulente del lavoro) ed infine dall'attestatore che valuta il piano e ne attesta la veridicità.

 

Pubblicato in Economia Emilia

La traduzione giurata e asseverata è assolutamente necessaria in ambito legale. Ecco come funziona e a chi richiederla.

La traduzione giurata e asseverata è un tipo di traduzione necessaria in ambito giuridico per conservare la validità di un documento tradotto, in maniera tale che abbia in un paese straniero lo stesso valore legale che gli è proprio nel paese di origine.

La traduzione asseverata può essere realizzata da qualunque professionista della traduzione, a patto che si segua una precisa trafila burocratica.

Quando serve una traduzione asseverata?

Se un tempo la traduzione asseverata veniva richiesta e realizzata molto di rado, con l'infittirsi dei rapporti internazionali in ambito politico, commerciale e diplomatico, oggi è richiesta molto più di frequente.

Nello specifico viene richiesta per instaurare rapporti con un ente o un'istituzione estera presso cui ci sia necessità di certificare di essere in possesso di alcuni requisiti o capacità. La traduzione di certificati e attestati accademici (come il documento di laurea), ad esempio, deve essere giurata e asseverata. Alla stessa maniera gli atti notarili in merito alla vendita o all'acquisto di un immobile o di un bene devono essere presentati solo attraverso traduzione asseverata.

Differenze con la traduzione certificata

La traduzione certificata è spesso confusa con la traduzione giurata e asseverata, ma si tratta di due tipi di servizio completamente differenti. La confusione nasce dal fatto che entrambi perseguono lo stesso fine, cioè assicurare a livello legale la completa e corretta conformità di una traduzione con il contenuto del documento originale.

La traduzione certificata viene richiesta in genere da paesi anglofoni, nei quali è stata istituita una figura professionale riconosciuta (il traduttore certificato) che ha la funzione di garantire la conformità di una traduzione nei vari ambiti in cui è richiesto.

Differentemente dalla traduzione asseverata, quella certificata in Italia non ha alcun costo burocratico e non comporta, per il traduttore, l'obbligo di firmare una dichiarazione giurata in tribunale.

A chi richiedere una traduzione giurata e asseverata?

Dal momento che la traduzione giurata e asseverata comporta sempre la traduzione di testi di carattere giuridico, è assolutamente necessario che ad eseguire la traduzione sia un traduttore specializzato, che abbia dimestichezza con il linguaggio tecnico del settore.

Dopo aver concluso il lavoro di traduzione, il traduttore ne diventerà formalmente e legalmente responsabile dinanzi a un giudice di pace o a un notaio. Si tratta in genere di una procedura molto rapida, ma comporta la scelta di un traduttore che si trovi nei pressi della propria città di residenza o che, comunque abbia la possibilità di raggiungerla in tempi brevi.

Se non si conoscono traduttori specializzati nella propria zona di residenza è sempre meglio rivolgersi a un'agenzia di traduzione professionale, che dispone in genere di una lunga serie di collaboratori distribuiti sul territorio nazionale. Un'agenzia affidabile saprà indicare rapidamente quale tra i propri referenti sia il più idoneo a eseguire una traduzione giurata e asseverata in maniera coerente con le aspettative e le necessità del cliente.

Felicità al lavoro, Bologna fa da apripista in Italia con la prima conferenza sul modello Genuine Happiness at Work.

Il 2 aprile ai Portici Hotel l'evento con specialisti dalla Norvegia e dalla California sarà presentato il report di People3.0 con oltre 3.000 interviste a imprenditori, manager e ruoli operativi, per spiegare come il benessere dei dipendenti accresce le performance delle aziende

Bologna, 18 marzo 2019 – Essere felici al lavoro è un'utopia? E cosa determina la soddisfazione di una persona mentre svolge il suo mestiere? Solo l'aspetto economico? Sono tutte domande che ruotano attorno al tema della felicità nei luoghi di lavoro, la nuova frontiera da conquistare per le imprese che vogliono crescere e innovare, aumentando la soddisfazione e il benessere dei dipendenti, con ricadute concrete sulle performance aziendali. Le ricerche dimostrano che le "aziende felici" sono più produttive (+43%), aumentano i risultati di vendita (+37%) e sono più attrattive per le nuove generazioni che cercano orari flessibili, leadership diffusa, conciliazione dei tempi e piani di sviluppo.

Ed è proprio per accendere i riflettori sulla reale felicità al lavoro che Bologna fa da apripista in questa tematica così diffusa nei Paesi nord europei, ospitando la prima conferenza italiana sul modello GENUINE HAPPINESS AT WORK, in programma martedì 2 aprile 2019 (I Portici Hotel, Via Indipendenza 69, ore 9.00-18.30).
La conferenza è organizzata da People3.0, società cooperativa di consulenti specializzata nella formazione di cultura sul benessere organizzativo e la produttività aziendale, e nasce con l'obiettivo di creare consapevolezza riguardo ad una materia di crescente attualità eppure ancora spesso sottovalutata negli aspetti organizzativi delle aziende e nell'impatto positivo sulle performance, oltre che nei risvolti sociali di attenzione alla vita dei dipendenti.

L'evento bolognese coinvolge tre esperti – due internazionali e uno italiano – e cinque testimonial aziendali che illustreranno le loro esperienze pratiche e dirette, dalle quali emergono risultati positivi in termini di accresciuto impegno, condivisione, motivazione, atteggiamento propositivo dei dipendenti.

Gli esperti ospiti del convegno sono tra i più qualificati esponenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale e delle persone: Alexander Kjerulf – fondatore di Woohoo Academy con sede a Copenhagen, Alan Wallace – fisico, filosofo, esperto di psicologia orientale e fondatore del Santa Barbara Institute di San Francisco (USA), Giuseppe Vercelli – docente di Psicologia dello Sport dell'Università di Torino e responsabile dell'area psicologica di numerose squadre sportive di serie A, e di atleti ed atlete olimpionici di diverse discipline.

Accanto a loro interverranno cinque testimonial d'eccezione: Tim Dorsett Culture Ambassador Innocent Inc.; Francesca Corrado ricercatrice ed ideatrice della prima Scuola di Fallimento; Enrico Bassi Responsabile HR Ball Beverage Packaging Italia; Niccolò Branca presidente Gruppo Branca; Daniele Simonazzi A.D. Flo Spa.
Tra gli ospiti che hanno confermato la loro presenza anche Roberta Mori presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna e Sonia Alvisi consigliera regionale Pari Opportunità Emilia Romagna.

La conferenza è aperta ad imprenditori, direttori generali e manager interessati ad avvicinarsi al tema Happiness at Work e a comprenderne le evoluzioni organizzative che diventano un filo conduttore tra azioni di welfare, smart working, politiche di conciliazione e tutto quanto può, attraverso il benessere, migliorare la vita di chi lavora e aumentare la competitività dell'impresa.

"Nel corso dell'evento – afferma Anna Piacentini CEO di People3.0 e partner italiana dell'International Network Happiness at work creato da Woohoo Inc. – presenteremo anche il report della ricerca condotta sulla felicità in azienda che ha interessato 600 imprenditori, manager e ruoli operativi di aziende ed enti pubblici italiani e 2.500 internazionali, facendo emergere dal confronto indicazioni utili ed elementi significativi per sviluppare strategie conseguenti".

Al momento del lunch i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i relatori e testimonial, nonché condividere esperienze tra loro.

 

PEOPLE3_0_OK.jpg

 

I RELATORI

Alexander Kjerulf – Fondatore di Woohoo Academy con sede a Copenhagen – dal 2003 si occupa di creare cultura nelle aziende a livello mondiale sul tema della felicità in azienda. In 15 anni ha visitato tutti e 4 i continenti, facendo conferenze e progetti aziendali e creando un modello che oggi è adottato da oltre 50 partner in 25 paesi del mondo.

Alan Wallace – Fisico, filosofo, esperto di psicologia orientale e fondatore del Santa Barbara Institute con sede a San Francisco (USA). Da oltre 40 anni medita e studia gli effetti della meditazione sulla mente e sul comportamento umano. È discepolo diretto del Dalai Lama ed ha sviluppato un modello di allenamento della mente chiamato "Bilanciamento delle 4 Intelligenze". Sta costruendo in Toscana il primo osservatorio mondiale sulle scienze contemplative che combinerà scienza (Università italiane e internazionali) e meditazione.

Giuseppe Vercelli – Docente di Psicologia dello Sport dell'Università di Torino e responsabile dell'area psicologica di numerose squadre sportive di serie A, atleti ed atlete olimpionici di diverse discipline. 10 anni fa ha sviluppato il modello di performance coaching S.F.E.R.A., incentrato sull'allenare consapevolezza e utilizzo delle risorse personali. Oggi adottato in ambito sportivo e manageriale.

I TESTIMONIAL

Tim Dorsett – Culture Ambassador Innocent Inc. (London) – cura lo sviluppo del progetto Happiness at Work all'interno di Innocent Inc. azienda leader nel settore dei succhi di frutta.

Francesca Corrado – Ricercatrice ed imprenditrice seriale – Ideatrice della prima Scuola di Fallimento (Modena). Si occupa di diffondere la cultura dell'errore a tutti i livelli: dalla scuola all'azienda.

Enrico Bassi – Responsabile HR Ball Beverage Packaging Italia (Nogara - MN) – insieme a People3.0 ha introdotto il modello Happiness at Work nella propria realtà, individuando con la direzione obiettivi e indicatori di ritorno dell'investimento come guida del lavoro di un team trasversale dedicato al progetto.

Niccolò Branca – Presidente Gruppo Branca (Milano) – pratica meditazione da oltre 20 anni e la ha introdotta da molto tempo in azienda per migliorare il benessere ed allenare la consapevolezza dei propri dipendenti. Condividerà la sua esperienza personale e come imprenditore, portando un esempio concreto di effetti sulla propria azienda.

Daniele Simonazzi – A.D. Flo Spa (Fontanellato – PR) – ha introdotto in azienda da 2 anni il coaching SFERA per aiutare i manager nello sviluppo delle loro performance e di competenze aggiuntive. Ha potuto misurare gli effetti dell'intervento e racconterà la sua esperienza personale e diretta.

 

PROFILO PEOPLE 3.0

People3.0 nasce nel 2010 dalla volontà dei soci di unire competenze, esperienze e professionalità accomunati da una medesima visione: porre il cliente al centro, lavorare eticamente, essere orientati all'innovazione continua dei processi e degli approcci.
People3.0 lavora sulle tematiche del benessere organizzativo e della produttività fin dalla fondazione. Ha realizzato oltre 1.000 interventi in 8 anni con soddisfazione media del cliente pari a 5,6 su 6.
Dal 2017 è il primo partner aziendale certificato di Woohoo Inc., realtà che dal 2003 lavora su progetti di Happiness at Work in tre continenti (America, Asia, Europa), e dispone di un database di azioni realizzate e validate dal network.
People3.0 sta sviluppando progetti di Happiness at Work su realtà del territorio italiano, ma con respiro internazionale
Ha analizzato e sviluppato il modello di ROI dell'Happiness at Work in collaborazione con il dipartimento di Management dell'Università di Bologna ed uno dei propri clienti.

1° partner certificato del network internazionale Happiness at Work di Woohoo Inc.
Tra i primi a credere nell'importanza dell'aggiornamento continuo, cercando il meglio in Italia ed all'estero, People3.0 è oggi il primo partner italiano e tra i primi a sviluppare progetti in Italia con il modello Woohoo.

1° società italiana ad aver conseguito la certificazione del processo di coaching secondo la normativa UNI 11601:2015.
People3.0 è stata la prima società in Italia, nel 2018, a riconoscere il valore del certificare il processo interno di coaching e non solo i propri coach, per garantire il massimo livello di soddisfazione dei propri clienti.

Lavorare sul benessere aziendale da sempre
Lavorando sempre sulle tematiche dello sviluppo di ambienti collaborativi, del bilanciamento energetico, della gestione delle emozioni, all'introduzione della mindfulness, allo sviluppo del benessere e coaching, sono stati sviluppati oltre 100 percorsi formativi e consulenziali.

Certificazioni e corsi
• HAPPINESS AT WORK CONSULTANT
• S.F.E.R.A. COACHING
• F.A.C.S. SISTEMA DI CODIFICA DELLE ESPRESSIONI FACCIALI
• C.E.B. CULTIVATING EMOTIONAL BALANCE - CERTIFIED TRAINER
• VENDITA STRATEGICA
• IPNOSI TRANSPERSONALE
• NUOVA LEADERSHIP
• MANAGER3.0

ANNA PIACENTINI
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
mobile: +39.3477830440
ufficio: +39.0598750321
skype: a.piacentini

 

Pubblicato in Comunicati Lavoro Emilia

"Parma Food Business Incubator", all'Università di Parma 1 milione di euro dalla Regione. L'Ateneo ristrutturerà la "Barchessa" del podere Campagne, al Campus Scienze e Tecnologie, per ospitare e incubare nuove imprese innovative in ambito agroalimentare

É in arrivo all'Università di Parma 1 milione di euro dalla Regione Emilia-Romagna per accogliere e incubare al Campus Scienze e Tecnologie nuove imprese ad alto tasso di innovazione in ambito agroalimentare.

É stato infatti approvato nei giorni scorsi il progetto Parma Food Business incubator che l'Ateneo ha presentato in dicembre in riposta al bando regionale Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la competitività e per il territorio (misura 5.1 del Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015) per realizzare infrastrutture che favoriscano la collaborazione tra imprese e Tecnopoli: si tratta del primo incubatore di imprese in ambito agroalimentare che sorge nella capitale della food valley, città creativa UNESCO per la gastronomia e Capitale italiana della cultura 2020.

Con un budget di quasi 1,6 milioni di euro, di cui 1 di contributo regionale, il Parma Food Business incubatorsorgerà al Campus Scienze e Tecnologie. La scelta strategica è stata quella di ristrutturare la "Barchessa" del podere Campagne, nei pressi della futura sede della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, creando così un'infrastruttura perfettamente complementare al Food Project di Ateneo e in forte continuità con le attività di ricerca industriale del Tecnopolo di Parma, raggiungibile comodamente a piedi dall'incubatore.

Saranno realizzati uffici temporanei per ospitare contemporaneamente 6 o 7 start up al fine di favorire, anche dal punto di vista del supporto logistico e strumentale, lo scambio di conoscenze ed esperienze tra impresa e università, incentivando contestualmente lo sviluppo di nuove imprese tecnologiche e innovative nel settore agro-alimentare. Il forte network internazionale che può vantare l'Ateneo attorno alla ricerca scientifica in ambito agroalimentare è stato uno degli elementi determinanti per il raggiungimento di questo risultato.

Il progetto dell'Università di Parma è risultato il secondo in graduatoria: gli altri tre che saranno finanziati dalla Regione sono un nuovo centro di ricerca industriale dedicato all'intelligenza artificiale (Center for artificial intelligence and computer vision) nel Tecnopolo di Modena, un progetto su ambiente, mare ed energia per il potenziamento e internazionalizzazione del Tecnopolo di Ravenna attraverso il recupero edilizio del Centro di ricerche di Marina di Ravenna e il completamento dell'European biomedical hub (Ebh) di Mirandola.

(Parma 18 marzo 2019)

È GRATIS! Clicca qui sotto e compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna quotidiana.



"Gazzetta dell'Emilia & Dintorni non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio e a conservare la nostra indipendenza, con una piccola donazione. GRAZIE"