Mercoledì, 17 Aprile 2013 11:34

Costi minimi, decide la Corte di Lussemburgo In evidenza

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di redazione - 11 aprile 2013 -

Alla fine il Tar del Lazio ha deciso di non decidere. Sui ricorsi presentati il tribunale amministrativo del Lazion non si è pronunciato contro i provvedimenti che applicano i costi minimi dell'autotrasporto. Per ora restano in vigore, ma i giudici esprimono dei dubbi e rinviano la questione alla Corte di Giustizia europea per valutare se sono compatibili con la normativa comunitaria.


E' un passo avanti verso la soluzione a favore dei ricorrenti,Confindustria, Confetra ed alcune imprese della committenza. Nella premessa, però, i tre magistrati che hanno stilato l'ordinanza esprimono alcuni dubbi sulla legittimità dei costi minimi proprio sull'elemento principale che li giustifica, ossia la sicurezza: "Il Tribunale, premesso che la determinazione autoritativa ed eteronoma di costi minimi di esercizio costituisce una parte essenziale del corrispettivo del servizio e si risolve in una compressione indubitabile della libertà negoziale e, quindi, della libertà di concorrenza e delle libere dinamiche del mercato, dubita che la disciplina introdotta dall'art. 83 bis citato, ed applicata con i provvedimenti oggetto di gravame, sia valutabile come congrua e proporzionata rispetto all'interesse pubblico tutelato della sicurezza stradale, così da potere trovare in detta finalità di rilievo pubblicistico adeguata e sufficiente giustificazione".
Le tre questioni sottoposte alla Corte di Giustizia Europea:
se la tutela della libertà di concorrenza , della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e
(continua da Pagina 2) di prestazione dei servizi sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
2. se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio;
3. se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell'ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.