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Montagna tradita: la legge 131/2025 e il fallimento strutturale del centro-destra tra retorica territoriale e inconcludenza politica In evidenza

Scritto da Prof. Daniele Trabucco

Di Daniele Trabucco Belluno, 9 novembre 2025 - L’approvazione della legge 12 settembre 2025, n. 131, intitolata «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», rappresenta l’ennesima occasione mancata per dare una visione coerente e costituzionalmente fondata alla politica della montagna in Italia.

Presentata come un provvedimento epocale, volto a colmare il divario tra aree montane e pianura, essa si configura, alla prova dei testi e delle sue deleghe, come un insieme di buone intenzioni prive di architettura normativa compiuta e di solide basi finanziarie. Il linguaggio altisonante, volto a dichiarare la «strategicità nazionale» delle zone montane, non si traduce in un sistema vincolante di garanzie, in una programmazione stabile o in un modello di governance territoriale innovativo. Il centro-destra, che della difesa dei territori e delle comunità locali ha fatto un vessillo politico, sembra aver prodotto, con questa legge, un testo disorganico, incapace di superare la logica episodica e centralista che da decenni caratterizza la politica statale nei confronti dei territori marginali.

L’articolo 1 della legge proclama che la crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale, richiamando l’articolo 44, secondo comma, della Costituzione. Tuttavia, questa proclamazione rimane puramente programmatica: non viene previsto alcun vincolo di risultato per le amministrazioni centrali e regionali, né sono stabiliti standard minimi di servizi essenziali (sanità, istruzione, mobilità, connettività digitale) cui le popolazioni montane abbiano diritto. La norma finisce così per riprodurre il linguaggio delle leggi cornice prive di effettività, demandando tutto a futuri provvedimenti attuativi.

Le principali criticità emergono proprio nei criteri di riconoscimento dei Comuni montani e nella selezione di quelli che potranno beneficiare delle agevolazioni e dei fondi. L’articolo 2 attribuisce infatti a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni, il compito di definire i parametri tecnici per individuare i Comuni montani sulla base di criteri altimetrici, morfologici e di pendenza. Questa scelta normativa, apparentemente neutra, rischia di generare profonde disuguaglianze e arbitrarietà amministrative. L’assenza di una definizione legislativa diretta dei criteri di montanità apre la via a una classificazione disomogenea, potenzialmente suscettibile di influenze politiche e pressioni locali. L’adozione di criteri altimetrici astratti, senza considerare i reali indici di marginalità economica, spopolamento o difficoltà di accesso ai servizi, può condurre a esiti paradossali: Comuni con quote medio-basse ma infrastrutture carenti potrebbero essere esclusi dai benefici, mentre aree turistiche ricche, solo perché situate a maggiore altitudine, potrebbero accedere a fondi aggiuntivi.

Questa impostazione si traduce in un uso distorto del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale: la legge, anziché promuovere un riequilibrio in base ai bisogni, rischia di rafforzare i divari, premiando territori già forti e penalizzando quelli in reale difficoltà. La stessa struttura del «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane» riproduce questa incoerenza. Gli stanziamenti (circa 200 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027) risultano del tutto sproporzionati rispetto agli obiettivi dichiarati, e la distribuzione dei fondi sarà subordinata ai criteri che il Governo definirà in sede di decreto. Ciò equivale a rinunciare a una pianificazione legislativa della perequazione territoriale, affidando la materia a scelte discrezionali e politicamente condizionate.

Il rischio è che la montagna diventi, ancora una volta, terreno di sperimentazione clientelare, in cui la selezione dei Comuni beneficiari rifletta equilibri di potere piuttosto che effettive esigenze socio-economiche. La legge, inoltre, non introduce un meccanismo di valutazione o di verifica dell’efficacia delle misure, rendendo impossibile misurare il reale impatto sul tessuto produttivo e demografico delle aree montane. La previsione di incentivi per lo smart working e per le start-up, pur suggestiva, è scollegata da un piano infrastrutturale serio: senza reti di trasporto e connessioni digitali efficienti, le agevolazioni rischiano di restare inutilizzate. L’idea di attrarre nuovi residenti tramite sgravi fiscali o contributivi, subordinati al trasferimento della residenza, appare velleitaria se non è accompagnata da servizi stabili, scuole, sanità e una vita comunitaria sostenibile.

Il centro-destra, che nel dibattito parlamentare aveva promesso un “nuovo statuto della montagna”, ha prodotto invece una legge di rimando: un testo che rinvia al Governo l’onere della sostanza, limitandosi a fissare cornici prive di contenuto operativo. La delega legislativa, in un ambito costituzionalmente sensibile come quello della coesione territoriale, costituisce una forma di deresponsabilizzazione del Parlamento. In un ordinamento che riconosce il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, sarebbe stato necessario un testo che rafforzasse l’autonomia delle comunità montane e ne istituzionalizzasse la rappresentanza, mentre la legge si limita a prevedere la loro “valorizzazione” in termini vaghi e sostanzialmente retorici.

Dal punto di vista costituzionale, il riferimento all’articolo 119 della Costituzione e ai principi di solidarietà territoriale dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è corretto nella forma, ma del tutto inefficace nella sostanza. La legge non istituisce un meccanismo stabile di perequazione finanziaria per i Comuni montani né garantisce la continuità delle risorse. In tal modo, la montagna resta vincolata alla ciclicità della spesa pubblica e alla disponibilità contingente di bilancio, senza ottenere quella certezza che un vero “diritto della montagna” avrebbe dovuto assicurare.

La legge n. 131/2025 è, in ultima analisi, il simbolo di un modello politico che confonde la proclamazione del principio con la sua attuazione. Il centro-destra, pur rivendicando il radicamento nei territori, mostra di non comprendere la dimensione sistemica del problema montano: la sopravvivenza delle comunità non dipende da bonus temporanei o crediti d’imposta, ma da un ripensamento integrale del rapporto tra Stato e territorio, fondato su autonomia, responsabilità e continuità istituzionale. L’assenza di una definizione precisa dei Comuni montani e di criteri trasparenti per l’accesso ai fondi non rappresenta una mera lacuna tecnica, bensì una vera e propria violazione dello spirito dell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza sostanziale tra cittadini e comunità.

L’Italia delle montagne continua così a essere trattata come una periferia simbolica: evocata nei discorsi, trascurata nelle scelte. La legge 131/2025, lungi dal segnare una svolta, ne perpetua l’abbandono dietro la retorica della promozione. È il segno tangibile di un fallimento politico e culturale del centro-destra, che ha confuso l’annuncio con la riforma, il lessico della vicinanza con l’inerzia amministrativa, la montagna con una cartolina da campagna elettorale.

(*) Autore

Daniele Trabucco

Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario "san Domenico" di Roma. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.

Sito web personale

www.danieletrabucco.it

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