In particolare, la scelta di ricorrere allo strumento della decretazione d’urgenza, mentre era già in corso presso le Camere rappresentative la discussione di un disegno di legge sul medesimo oggetto, rappresenta una forzatura istituzionale e una torsione del principio della divisione dei poteri.
L’articolo 77 della Costituzione vigente consente al Governo della Repubblica di adottare decreti-legge "in casi straordinari di necessità e urgenza", ma tale potere deve essere interpretato restrittivamente, alla luce della natura eccezionale dell’atto e del rispetto delle prerogative parlamentari.
La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 171/2007, ha affermato che l’urgenza non può consistere in una semplice accelerazione dell’iter legislativo, né può essere invocata per ragioni di convenienza politica. Lo stesso giudice delle leggi, nella sentenza n. 360/1996 che ha dichiarato illegittima la pratica della reiterazione dei "provvedimenti provvisori aventi forza di legge", ha sottolineato come la decretazione d’urgenza debba costituire una "deroga giustificata" al procedimento ordinario, e non può mai tradursi in un suo sistematico svuotamento. In questo caso, l’intervento del Governo mediante decreto-legge, mentre un disegno di legge era già all’esame delle Camere, non solo ha sostanzialmente esautorato la funzione legislativa del Parlamento, ma ha anche impedito un confronto politico approfondito su misure di forte impatto sui diritti fondamentali.
La prassi, peraltro reiterata, rischia di cristallizzarsi in una consuetudine incostituzionale, trasformando l’eccezione in regola, con effetti corrosivi sull’equilibrio tra i poteri dello Stato.
Ha ragione, allora, quella parte della dottrina che, da anni, denuncia il rischio di un progressivo slittamento verso una "legislazione d’urgenza ordinaria", che svilisce il ruolo delle Camere e pregiudica la qualità della produzione normativa. In tal senso, il ricorso al c.d. decreto "sicurezza", nella sua forma e nel suo tempismo, appare più una scelta di opportunità politica che un’azione giustificata da un reale e straordinario pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
(*) Autore
Daniele Trabucco
Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario "san Domenico" di Roma. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.
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