Domenica, 22 Maggio 2022 06:02

“Dentro la Costituzione” - L'emergenza è divenuta eccezione In evidenza

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Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 22 maggio 2022 - Nella prima parte di una sua celebre opera, Teologia politica del 1922, Carl Schmitt (1888-1985) medita sul concetto di sovranità e, in polemica con Hans Kelsen (1881-1973), arriva alla conclusione che la sovranità non risiede nella norma (il c.d. positivismo giuridico), ma nella decisione che la pone in essere (il decisionismo). Anzi, conclude Schmitt, è "Sovrano chi decide sullo stato di eccezione".

Una riflessione attualissima che può essere utilizzata come canone interpretativo per leggere l'esperienza del Governo Draghi e dell'ampia maggioranza che lo sostiene nei due rami del Parlamento.

Infatti, pur nella vigenza della Costituzione formale del 1948, l'uso e l'abuso della decretazione legislativa d'urgenza hanno condotto ad una trasformazione prima "carsica" ed ora lampante dell'emergenza in uno stato di strisciante e perdurante eccezione. Mentre l'emergenza comporta l'affiancarsi, all'amministrazione ordinaria, di un sistema amministrativo straordinario volto, in ragione della prevalenza di un interesse costituzionale rispetto agli altri, a limitare in modo ragionevole e proporzionato alcuni diritti costituzionalmente tutelati, l'eccezione determina, invece, per tutta la sua durata una vera e propria sospensione dei diritti.

A differenza dell'ipotesi bellica, di cui all'art. 78 Cost., il Testo fondamentale non disciplina né altre forme di eccezione, né lo stato di emergenza (quest'ultimo trova la sua base normativa nel d.lgs. n. 1/2018 e successive modificazioni, ossia nel Codice della Protezione civile).

Tuttavia, questo non ha precluso al Governo della Repubblica guidato da Mario Draghi di giungere a escludere in modo radicale ed assoluto quella "minima operatività" dei diritti soccombenti nella logica del bilanciamento rispetto all'interesse ritenuto prevalente: la salute quale bene dell'intera collettività.

La giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 67/1990), è chiara a riguardo: se il legislatore legittimamente può comprimere l'esercizio di un diritto, non ha titolo per arrivare fino al punto "di ostacolarlo o renderlo particolarmente gravoso" altrimenti ne resterebbe violato il suo "contenuto essenziale" (quello che, nella giurisprudenza tedesca, viene definito "Wesensgehalt").

Come mai, allora, in caso di mancato ottemperamento dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, prorogato dal decreto-legge  24 marzo 2022, n. 24 al 31 dicembre dell'anno solare in corso, si procede alla sospensione (atipica anche se non disciplinare) con esclusione della retribuzione?

Per quale ragione, se non la lettura manichea imposta dall'Esecutivo che ha diviso la società in buoni e cattivi (o meglio in amici/nemici per riprendere ancora Schmitt), non ci si è soffermati sulla peculiare natura della retribuzione che la Costituzione, nell'articolo 36, non collega solo alla "quantità ed alla qualità del lavoro" prestato, ma anche all' "esistenza libera e dignitosa" del lavoratore e della sua famiglia?

E perché, in occasione dell'emanazione dei vari decreti-legge, il Presidente della Repubblica pro tempore non ha effettuato un adeguato controllo preventivo di costituzionalità alla luce dei parametri della ragionevolezza e della proporzionalità ricavabili, secondo il costante orientamento del giudice delle leggi, dall'art. 3, comma 1, Cost.?

Controllo, ha precisato sempre la Corte (sent. n. 406/1989), che deve risultare di "intensità almeno pari" a quello che avviene per la promulgazione di una legge ordinaria dello Stato ex art. 74 del Testo costituzionale.

Aveva ragione il poeta e filosofo tedesco Friedrich Schiller (1759-1805), nel suo Epistolario sull'educazione estetica degli uomini, quando afferma che anche la migliore Costituzione, quantunque sia coniata dalla Sapienza in persona scesa dall'Olimpo per renderla agli uomini, resta comunque affidata all'attuazione di questi ultimi.

E se quest'ultimi sono i componenti del Governo Draghi...

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(*) Daniele Trabucco. Costituzionalista

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(*) Prof. Daniele Trabucco

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.

 

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