Lunedì, 10 Gennaio 2022 06:02

Un'ordinanza in deroga ad un Decreto-Legge? In evidenza

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Foto repertorio Ministro Speranza a Piacenza 5 giugno 20 Foto repertorio Ministro Speranza a Piacenza 5 giugno 20

Autori (*) 9 gennaio 2022 - Il Ministro della Salute pro tempore, Roberto Speranza, con ordinanza del 09 gennaio 2022 ha espressamente previsto

all'art. 1, comma 1, nel periodo dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, la possibilità sia per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico funzionali agli spostamenti da e per le isole, sia per l'utilizzo dei mezzi di trasporto da e per le isole lagunari e lacustri, di esibire, da parte degli studenti di età pari o superiore ai dodici anni, una delle tre condizioni che consentono di ottenere la certificazione verde Covid-19 laddove sussistano documentati motivi di salute e di frequenza.

Inoltre, il comma 2, in deroga all'art. 9 quater, comma 1, del decreto-legge n. 52/2021, recentemente modificato dal decreto n. 229/2021, ha previsto per gli studenti dalla scuola primaria a quella secondaria di II grado di accedere a mezzi del trasporto pubblico con il cosiddetto "green pass base".

Ora, al di là delle facilitazioni per gli studenti che vengono adottate solo il giorno prima della ripresa delle lezioni, lascia davvero perplessi che una fonte secondaria di produzione del diritto contenga una deroga ad una disposizione normativa contenuta in una fonte primaria la quale non attribuisce al Ministro della Salute questa facoltà.

Vengono scardinati, in questo modo, non solo la gerarchia delle fonti, ma lo stesso principio di legalità nella sua duplice veste formale e sostanziale non contenendo l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 229/2021 alcuna base legale al potere di ordinanza del Ministro della Salute in relazione a questa specifica fattispecie.

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Autori (*)

Avv. Filippo Borelli

Prof. Daniele Trabucco