Lunedì, 05 Aprile 2021 07:11

La tutela della salute "regionalizzata": le irragionevoli differenziazioni. In evidenza

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Di Autori (*) Parma 4 aprile 2021 - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma della Parte II, Titolo V, della Costituzione repubblicana vigente, ha previsto, nel novellato art. 117, comma 3, la "tutela della salute" quale materia di potestà legislativa concorrente, ossia ripartita tra lo Stato e le Regioni. 

Quest'ultime, nel rispetto dei principi generali affidati alla disciplina statale, normano principalmente (anche se non esclusivamente) i profili organizzativi e gestionali della sanità, mentre deve escludersi un distinto ambito materiale denominato "organizzazione sanitaria" rientrante nella potestà legislativa residuale (si veda la sentenza n. 371/2008 Corte cost.).

Rispetto alla formulazione antecedente al 2001 dell'art. 117, l'ambito materiale de quo possiede un contenuto certamente molto più ampio dell'"assistenza sanitaria ed ospedaliera" e costituisce un punto di arrivo di un più ampio processo di regionalizzazione del sistema sanitario iniziato nel corso degli anni '90 del secolo scorso. 

Ha ragione, pertanto, quella parte della dottrina costituzionalistica (Balduzzi) la quale ritiene che il carattere "teleologico-funzionale"della materia, dopo la novella del 2001, abbia contribuito a rafforzare la competenza legislativa regionale. 

Tuttavia, e qui ad avviso di chi scrive sorge un problema non secondario, fino a che punto può spingersi questa differenziazione? 

É possibile pervenire a differire visite ed interventi, ad esclusione di quelli urgenti, ed a sospendere l'attività in libera professione all'interno delle strutture ospedaliere (al di fuori, quindi, dell'orario di lavoro) per potenziare l'attività di prevenzione e contrasto al Covid-19? 

A febbraio 2021 il Presidente dell'Ordine nazionale dei medici, dott. Filippo Anelli, parlava di 30.000 decessi causati da altre patologie trascurate (fonte Adnkronos). Ora, lo Stato resta, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) del Testo costituzionale, titolare della potestà legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale e, a tal fine, può azionare il potere sostitutivo ex art. 120, comma 2, Cost. assicurandone in questo modo la loro effettività. Motivo in più per ripensare il regionalismo post-pandemia.

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Autori (*)

- Matteo Pio Impagnatiello (componente del Comitato Scientifico di Unidolomiti)

- Daniele Trabucco (costituzionalista)