Lunedì, 01 Luglio 2019 14:08

Maternità: al lavoro parzialmente notturno va applicata la tutela completa In evidenza

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La normativa nazionale e comunitaria prevede che le donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, che svolgono un lavoro notturno, possono richiederne l’esonero per tutto il periodo necessario nel rispetto della tutela del posto di lavoro.

L’accudimento di un bambino appena nato comporta un impegno fisico e mentale rilevante, e anche i mesi precedenti il parto sono, per una donna, mesi delicati e importanti per la propria salute e quella del bambino. Per questi motivi, negli anni il legislatore ha introdotto varie normative a tutela delle madri lavoratrici: divieto di licenziamento; due ore giornaliere di permesso dedicate all’ “allattamento” nel primo anno di vita del bambino; convalida delle dimissioni presso le Direzioni Territoriali del Lavoro e soprattutto, l’astensione obbligatoria dal lavoro a partire dai due mesi precedenti la presunta data del parto e per i tre mesi successivi.

Con il diritto comunitario si ampliano ulteriormente le tutele e vengono estese al lavoro parzialmente notturno. In linea generale la direttiva Ue 2003/88 definisce periodo notturno “qualsiasi periodo di almeno 7 ore che comprenda in ogni caso l’intervallo fra le ore 24.00 e le ore 5.00“. Con l’utilizzo dell’espressione “qualsiasi periodo” viene consentito di qualificare come “lavoratore notturno” anche il lavoratore che svolge un lavoro a turni, ovvero che svolge una parte delle sue mansioni nelle ore notturne.

Infatti, la sentenza della Corte UE nella causa C-41/17 pubblicata il 19 settembre 2018, stabilisce che anche la lavoratrice che svolge solo parzialmente un lavoro notturno ha diritto all’esonero, in presenza di un certificato medico che ne attesti la necessità per la sicurezza e salute personale e del bambino.

Quali fatti i contestati?

Siamo in Spagna e una lavoratrice madre si è vista respingere la richiesta di esonero dal proprio datore di lavoro e dall’Istituto nazionale di previdenza sociale e negata la concessione di un’indennità per rischio durante l’allattamento. Nello specifico la neo-mamma svolgeva un’attività di vigilanza, che per esigenze di turnazione, rientrava in parte in orario notturno. La lavoratrice lamentava che il proprio stato fosse incompatibile con lo svolgimento del lavoro notturno, indipendentemente dal numero di ore o giorni lavorati in notturna.

I giudici richiamando la direttiva 92/85 sulla sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento, hanno indicato che quest’ultime non possono essere obbligate a svolgere attività lavorative in orari notturni, se sarà presentato un certificato medico che ne attesti la necessità per la loro sicurezza o salute. Proprio su quest’ultimo punto si sofferma la Corte, segnalando che la valutazione dei rischi associati al posto di lavoro di lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento, deve includere esami specifici che analizzino la situazione individuale della lavoratrice, con l’intento di determinare se la salute o la sua sicurezza di madre e bambino siano esposte a rischio. 

Questo consente altresì di ovviare qualsiasi ipotesi di un trattamento meno favorevole di una donna per ragioni collegate alla gravidanza, pertanto si realizzerebbe una discriminazione diretta fondata sul sesso, a norma della direttiva 2006/54.

 

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