Martedì, 21 Maggio 2019 14:20

Licenziamenti illegittimi: l’indennizzo sarà a discrezione del giudice In evidenza

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Determinare l’indennizzo per il licenziamento illegittimo limitandosi all’anzianità di servizio del lavoratore è incostituzionale. Lo ha reso noto la Corte Costituzionale con il comunicato del 26 settembre 2018 e confermato con la pubblicazione della sentenza n.194 dell’8/11/2018. Nello specifico la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 3 comma 1 del Jobs Act sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ritenendolo contrario ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza. Ovvero, non garantisce gli stessi diritti a tutti i lavoratori.

Il Decreto 150 del 2015, comunemente chiamato Jobs Act, prevedeva un’indennità di licenziamento, compresa tra 4 e 24 mensilità, calcolata conteggiandone due per ogni anno di servizio prestato. Il Decreto Dignità ha modificato il numero delle mensilità passando da minimo 6 a un massimo di 36 ma non il meccanismo, che resta quello contestato.

Il Jobs Act aveva introdotto infatti un meccanismo sanzionatorio in sostituzione di quello previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma applicabile solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Il meccanismo prevede un’indennità in misura fissa e crescente solo in base all’anzianità di servizio. 

La questione sulla modalità di calcolo dell’indennità, era stata sollevata per la prima volta dal Tribunale di Roma, nel 2017, perché in contrasto con gli articoli 3, 4, 35, 76 e 117 della Costituzione. Proprio il Tribunale capitolino chiedeva che la Corte Costituzionale valutasse la legittimità del contratto a tutele crescenti nella parte in cui si prevede quale unico criterio di determinazione dell’indennità, spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, l’anzianità di servizio. Secondo la Corte il sistema così strutturato non rappresenta un adeguato risarcimento per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 licenziati ingiustamente. 

Quali le decisioni definitive della sentenza n. 194?

La misura risarcitoria uniforme è un’omologazione ingiustificata di situazioni diverse e contrasta con il principio di eguaglianza. Secondo la Corte, con l’uso di un unico parametro (l’anzianità di servizio), si viene meno alle esigenze di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, necessarie per rispondere con maggiore equità alle differenti situazioni. 

Sotto il profilo dell’indennità, la Corte segnala che la rigida dipendenza all’aumento dell’indennità in base alla sola crescita dell’anzianità di servizio, mostra limiti evidenti nei casi di anzianità di servizio non elevata. In questi casi appare molto inadeguato per il lavoratore licenziato ingiustamente e contrasta anche con il principio di ragionevolezza.

Infine, in relazione alla Carta sociale europea, secondo cui le parti si impegnano a riconoscere un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione, la disposizione viola gli articoli 76 e 117, primo comma, della Costituzione, non assicurando l’effettiva tutela dei diritti dei lavoratori in caso di licenziamento

E’ delineato quindi un sistema flessibile in cui il Giudice valuterà caso per caso l’entità del risarcimento dovuto al lavoratore ingiustamente licenziato. E’ un sistema che proprio per la sua flessibilità, può però esporre il fianco a interpretazione non uniformi in casi analoghi, rischiando di mettere in crisi proprio i principi di ragionevolezza e uguaglianza che si è cercato di tutelare.

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