Lunedì, 27 Luglio 2015 12:32

Salute e sicurezza nei cantieri, cadute dall’alto e dispositivi di ancoraggio

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una nota di chiarimento relativa ai dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto. -

Parma, 27 luglio 2015 -

In risposta alle numerose richieste di spiegazioni, come specifica la circolare, riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, il Ministero, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentito l'INAIL, precisa che esistono due tipologie di dispositivi distinguendoli in dispositivi di protezione individuale, che sono quelli che seguono il lavoratore e non sono installati in maniera permanente nelle opere di costruzione, e i dispositivi installati nelle opere stesse, che hanno la caratteristica di essere fissi e non trasportabili, ovvero, quei dispositivi e sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro ma restano attaccati alla struttura.

I primi sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore e sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso. I secondi invece, "destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione sono da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 201 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio."

Fonte: Polistudio Azienda Sicurezza sul Lavoro