Sabato, 05 Luglio 2025 06:24

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: separazione tra coniugi, corso di inglese non concordato e ripartizione delle spese In evidenza

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Di Emilio Graziuso, 5 luglio 2025 - La Corte di Cassazione è tornata, nei giorni scorsi, ad esprimersi in materia di spese ordinarie e straordinarie per i minori nel caso di separazione tra i coniugi e, quindi, sulla necessità del previo accordo ai fini del pagamento del 50% delle stesse a carico del genitore non collocatario.

Oggetto del contendere, nel caso esaminato dagli ermellini, un corso di inglese.

La madre, genitore collocatario del minore, aveva iscritto il figlio ad un corso di inglese senza concordare ciò con il padre dello stesso, il quale, quindi, si era rifiutato di corrispondere il 50% delle spese allo stesso richieste.

La vicenda, come si è detto, dopo i primi due gradi di giudizio, è sbarcata in Cassazione, dove la Suprema Corte ha sancito che:

1)le spese del corso di inglese sono di carattere ordinario e non straordinario, in quanto esso costituisce insegnamento integrativo di materia impartita da istituti scolastici;

2)il corso fornisce una chiara utilità per la formazione del minore.

Con esso, infatti, si offre al minore la possibilità “di poter affrontare adeguatamente sia gli studi universitari, sia il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta”;

3)in virtù di quanto illustrato nei precedenti punti 1) e 2) il genitore che ha sostenuto integralmente i costi del corso di inglese ha diritto di chiedere il rimborso del 50% all’altro genitore anche se non vi è stato un accordo preventivo con quest’ultimo.

In estrema sintesi la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale per le spese di carattere ordinario, il genitore collocatario non è obbligato a concordare preventivamente le stesse con l’altro genitore o ad informare quest’ultimo potendo, però, richiedere allo stesso la corresponsione del 50%.

Al di là degli aspetti giuridici sottesi alla vicenda ed al contenuto della pronunzia della Suprema Corte, nella nostra “Agorà” non possiamo non porci alcune domande: ma è giusto che un genitore decida autonomamente, senza preavviso e pattuizione alcuna con l’altro, di far frequentare al proprio figlio un corso (per quanto importante per la formazione del minore) e poi, a cose fatte, chieda al proprio ex il pagamento del 50% delle spese sostenute? E se l’ex non avesse la possibilità di far fronte a tali spese? E se lo stesso, dall’andamento scolastico del minore, avesse ravvisato la necessità di far fronte ad altri bisogni di formazione o supporto scolastico, perché deve subire una decisione non condivisa ed essere costretto a contribuire economicamente?

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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