In primo luogo, occorre chiarire che una risoluzione parlamentare non ha alcun valore vincolante nei confronti della Commissione europea. Essa può eventualmente inserirsi nella cosiddetta "fase ascendente" del processo decisionale europeo durante la quale gli Stati membri, anche tramite i propri parlamenti, possono formulare osservazioni o proposte. Tuttavia, questa fase ha natura consultiva e politica, non normativa, e non obbliga in alcun modo le istituzioni europee ad accogliere o dar seguito alle richieste formulate.
In secondo luogo, il monopolio dell’iniziativa legislativa è affidato alla Commissione europea (Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e Parlamento hanno un potere di iniziativa indiretto). Nessuna istituzione nazionale può, pertanto, autonomamente o tramite deliberazioni interne, modificare una direttiva europea già vigente.
La Commissione potrà eventualmente prendere atto della posizione italiana, ma resta pienamente libera di agire o meno. Inoltre, nel caso specifico della direttiva Habitat, ogni proposta di modifica deve poggiare su una base scientifica solida, conforme al principio di precauzione e coerente con gli obblighi unionali in materia di tutela della biodiversità, come emerge da una costante e chiara giurisprudenza della Corte di Lussemburgo.
Va, inoltre, chiarito, per evitare possibili equivoci, che le recenti modifiche sul depotenziamento della tutela del lupo a livello di diritto internazionale pattizio come la revisione, sul punto, della Convenzione di Berna del 1979, non producono alcun effetto diretto sulla normativa dell’Unione europea, la quale resta autonoma e pienamente vincolante finché non venga formalmente modificata con le procedure previste dai Trattati.
A ciò si aggiunga che la risoluzione risulta, in ultima analisi, del tutto inutile anche sul piano pratico, poiché l’attuale direttiva "Habitat" già consente ampie possibilità di deroga (art. 16) alla protezione del lupo in presenza di motivazioni fondate, come la tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza degli allevamenti o dell’equilibrio ecologico, purché debitamente giustificate e notificate alla Commissione.
Come insegnano gli antichi: "Non est ratio leges mutandi, cum iam exsistant facultates agendi intra eas".
Autori (*)
Prof. Avv. Augusto Sinagra (Giá Ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso l'Universitá degli Studi "La Sapienza" di Roma. Direttore della Rivista della Cooperazione giuridica internazionale (fascia A) ed Avvocato del Foro di Roma)
Prof. Daniele Trabucco (Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario "san Domenico" di Roma. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico).