Sabato, 11 Settembre 2021 06:31

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: incorporazione tra istituti e diritti violati, come far valere le ragioni? In evidenza

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Se la banca che ha venduto azioni illiquide è stata incorporata da un altro Istituto di credito, nei confronti di chi il risparmiatore può far valere i propri diritti in caso di violazione degli stessi?

 “L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L'Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

 Di Emilio Graziuso (*) 11 settembre 2021 - Questa settimana torniamo su un argomento del quale ci siamo già occupati nella nostra rubrica del 26 giugno 2021 (“L’Agorà del Diritto” – Una domanda, una risposta: la tutela dei risparmiatori nei rapporti con la Banca e gli Intermediari), vale a dire il diritto del risparmiatore al risarcimento per violazione da parte delle Banca della normativa di settore ed in particolare degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti nella vendita di azioni illiquide.

Oggi, però, affronteremo l’argomento da un punto di vista molto particolare e profondamente diverso, rispetto al precedente approfondimento che abbiamo dedicato al tema, rispondendo ad una interessante domanda è stata posta alla nostra “Agorà”.

Ho acquistato titoli di una Banca successivamente incorporata per fusione ad uno dei più grandi Istituti di credito, a livello nazionale ed europeo. Solo successivamente alla fusione ho scoperto che i titoli acquistati sono in realtà azioni illiquide e presentano caratteristiche differenti rispetto a quelle che mi sono state prospettate al momento dell’acquisto. L’Istituto di credito che mi ha venduto i titoli, però, non esiste più. Nei confronti di chi posso far valere i miei diritti?

La domanda che ci è stata posta riguarda una ipotesi molto frequente.

Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito alla incorporazione di molte Banche, spesso, aventi un raggio di azione circoscritto a livello locale e molto radicati sul territorio, in Istituti più grandi e quotati in borsa.

Conseguentemente, i possessori dei titoli della Banca incorporata si sono posti la stessa domanda che il lettore ha rivolto alla nostra rubrica.

La risposta ad essa è fornita dall’orientamento maggioritario dei Tribunali italiani e dall’orientamento, ormai consolidato, dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie: la Banca, incorporante l’intermediario con il quale il risparmiatore ha stipulato il contratto di acquisto titoli, è legittimato passivo nelle controversie aventi ad oggetto la violazione, da parte del soggetto incorporato, degli obblighi di informazione.

In altri termini il lettore, qualora riscontri nel singolo caso di specie, la violazione della normativa di settore, potrà agire nei confronti della Banca incorporante dell’Istituto di credito che gli ha venduto le azioni illiquide.

E, così, ad esempio, è stata riconosciuto dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (come si evince dal sito dallo stesso: www.acf.consob.it ) la legittimazione passiva di Credit Agricole Italia s.p.a. (in qualità di società incorporante la Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a.), della BPER Banca s.p.a. (in qualità di società incorporante la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a.), Intesa San Paolo s.p.a. (in qualità di società incorporante per fusione di Banca Apulia s.p.a., di Banca Nuova s.p.a., di Banca Adriatica s.p.a. già Nuova Banca delle Marche s.p.a.), dell’Unione di Banche Italiane s.p.a. (in qualità di società incorporante per fusione di Banca Adriatica s.p.a. già Nuova Banca delle Marche s.p.a. e di Banca Tirrenica S.p.A. già Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.).

Per una maggiore chiarezza espositiva, è bene precisare che la risposta fornita al quesito che ci è stato posto ed il quadro giurisprudenziale e delle decisioni arbitrali delineato, riguardano esclusivamente l’individuazione della legittimazione passiva, e cioè del soggetto nei confronti dei quali il risparmiatore potrebbe (ove decida di far valere i propri diritti) promuovere una azione sia essa di carattere stragiudiziale (es. procedura dinnanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie) o giudiziale (es. processo civile).

La legittimazione passiva della quale stiamo trattando, quindi, non deve essere confusa con il riconoscimento della responsabilità della Banca incorporante, la quale dovrà essere accertata, di volta in volta, dalle Autorità competenti, con riferimento al singolo caso di specie.

E’ consigliabile, quindi, che, al di là del soggetto nei confronti del quale promuovere l’azione, il risparmiatore analizzi nel dettaglio la fattispecie e la relativa documentazione, al fine di valutare attentamente se sussistano o meno i presupposti di una azione legale, anche alla luce dei principi sanciti in materia dalla giurisprudenza e dall’ACF.

 

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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