Sabato, 28 Agosto 2021 08:45

“L’Agorà del Diritto” – Se la scadenza del titolo non è leggibile non si prescrive il diritto del risparmiatore al rimborso del buono fruttifero postale In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L'Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 28 agosto 2021 - Se la scadenza del buono fruttifero postale non è leggibile, il diritto del risparmiatore al rimborso non si prescrive con il decorso di dieci anni dalla scadenza del titolo.

È questo l’importante principio sancito in sede giurisprudenziale in un contenzioso che ha visto contrapposti, da un lato, il titolare del buono e, dall’altro, il Ministero dell’Economia e  delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Era, infatti, accaduto che nel 2016, Poste Italiane aveva rifiutato al risparmiatore il pagamento del buono fruttifero postale emesso nel 1995.

Secondo Poste Italiane il titolo sarebbe scaduto nel 2005 e, conseguentemente, il diritto al rimborso dello stesso si sarebbe prescritto, dopo dieci anni, nel 2015.

Nel caso di specie, però, la richiesta di riscossione da parte del risparmiatore, dopo undici anni dalla scadenza del buono,  non era avvenuto per ritardo, distrazione o superficialità allo stesso imputabile, bensì per una circostanza grave e, purtroppo, frequente.

Il consumatore, infatti, non era a conoscenza della data di scadenza del buono e, quindi, del relativo decorso del termine decennale di prescrizione, in quanto essa non era assolutamente leggibile.

Sul retro del titolo al momento della sua emissione era stato apposto un timbro indicante esclusivamente il periodo di produzione degli interessi e non risultando, in alcun modo leggibile, la data di scadenza dello stesso.

E così, il risparmiatore, dopo aver cercato, purtroppo invano, di risolvere bonariamente la controversia, si è rivolto all’Autorità Giudizaria per far valere i propri diritti e quest’ultima ha accolto la linea difensiva del consumatore condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. al rimborso integrale del buono, oltre interessi maturati.

Secondo il Tribunale poiché il titolo oggetto di causa recava sul retro un timbro assolutamente illeggibile, l’intestatario dello stesso si era trovato nell’assoluta impossibilità di conoscere la scadenza del buono, i termini per l’incasso dello stesso nonché la tempistica per l’esercizio del proprio diritto di riscossione.

In altri termini, dal titolo analizzato dall’Autorità Giudiziaria, non era possibile desumere il giorno dal quale cominciava a decorrere il termine decennale della prescrizione del diritto, illegittimamente opposta, quindi, da Poste Italiane al momento della presentazione per l’incasso del buono.

L’ordinanza in esame, oltre che per l’aspetto concernente la prescrizione, risulta essere di particolare interesse nell’ambito del contenzioso relativo ai buoni fruttiferi postali, in quanto sancisce, in modo chiaro ed inequivocabile, che il rapporto che si instaura tra collocatore e risparmiatore con l’acquisto del titolo è un rapporto di natura strettamente privatistica e contrattuale.

Pertanto a nulla rileva la circostanza che le condizioni relative ai buoni fruttiferi postali siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto ci si deve attenere, nell’esaminare le singole controversie, ai dati apposti sul titolo, al momento della emissione dello stesso, anche per quanto concerne i termini e la durata.

Dal buono fruttifero postale, infatti, inteso come strumento di legittimazione alla riscossione, devono desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti il termine di scadenza dello stesso.

In caso di illegittima o illeggibile apposizione nel titolo della data di scadenza, non può dirsi individuabile ed esercitabile da parte del risparmiatore il proprio diritto alla riscossione e, quindi, anche decorsi dieci anni dalla scadenza del buono, tale diritto non può considerarsi prescritto.

Il risparmiatore, come avvenuto nel caso di specie, qualora il termine di scadenza sia illegittimo o illeggibile è assolutamente ignaro del momento dal quale ha inizio il termine decennale di prescrizione.

La decisione del Tribunale costituisce, quindi, un precedente importante per i tanti risparmiatori coinvolti in fattispecie analoghe a quella in esame.

Ancora una volta, quindi, la giurisprudenza supplisce ad un vero e proprio vuoto normativo per quanto concerne una materia, quale la tutela del risparmiatore, nell’ambito della quale si è registrato negli ultimi venti anni un aumento esponenziale del contenzioso.

Perché nonostante gli scandali finanziari e le continue criticità che emergono nel settore, ancora non assistiamo ad una riforma legislativa che faccia propri i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito espressasi in materia?

Purtroppo è da troppo tempo che la tutela dei consumatori, comprendendo in tale status giuridico anche i risparmiatori, sembra essere scomparsa dall’agenda politica nazionale.

Assistiamo, infatti, a spot legislativi, quasi sempre frutto del recepimento, nel nostro ordinamento, del diritto comunitario, ma non si registrano mai interventi volti a risolvere, una volta per tutte, le criticità diffuse che emergono sul campo e che sfociano in un contenzioso di importanti dimensioni.

 

 

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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