Sabato, 19 Giugno 2021 10:04

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: inadempimento della concessionaria nella consegna della vettura acquistata e risoluzione del contratto acquisto e di credito al consumo. In evidenza

Scritto da

“L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Questa settimana prosegue con la risposta a quesiti specifici; in particolare un caso di concessionaria che richiama, per analogia, il caso "Dentix"

Di Emilio Graziuso (*) 19 giugno 2021 - Ricordate la nostra “Agorà” del 29 maggio 2021?

In essa fornivamo alcune informazioni ad una lettrice, coinvolta nella nota vicenda “Dentix”, sul come svincolarsi, qualora vi fossero stati i presupposti, dal contratto di finanziamento stipulato per far fronte alle spese per le cure odontoiatriche.

A seguito della risposta che abbiamo fornito dalle colonne del nostro giornale, un altro lettore ci ha posto la seguente domanda:

Ho letto che, per quanto riguarda il caso “Dentix”, vi è, almeno in teoria, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento. Ho acquistato un’autovettura stipulando contestualmente un contratto di finanziamento. Ho cominciato a corrispondere le rate del detto prestito ma ancora l’auto non mi è stata consegnata nonostante siano passati più di 3 mesi dalla data contrattualmente prevista. Posso fare qualcosa?

Il caso prospettato sembra essere speculare al caso Dentix, sebbene, con riferimento a quest’ultimo, sia intervenuta una procedura fallimentare, mentre nella fattispecie del nostro lettore ci si trova di fronte ad un inadempimento di un soggetto giuridico (la concessionaria) ancora attivo ed operante.

Cosa può, quindi, fare il consumatore?

In linea generale, trattandosi di due contratti collegati tra loro, le vicende e le patologie negoziali del contratto di acquisto dell’autovettura si riverberano inevitabilmente sul contratto di finanziamento.

Questo è un principio sancito dalla giurisprudenza occupatasi della materia.

Più in particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che i contratti di credito al consumo sono tipologie contrattuali nei quali è la stessa legge a stabilire un collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita e, di conseguenza, le sorti di quest’ultimo influiscono direttamente sul prestito ad esso collegato. 

Se il nostro lettore è, quindi, stanco di aspettare ed i motivi addotti dalla concessionaria alla mancata consegna del veicolo non sono ritenuti dallo stesso giustificabili o condivisibili, è opportuno che egli invii, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, una diffida alla concessionaria:

1) illustrando il caso di specie ed evidenziando l’inadempimento posto in essere dalla concessionaria;

2) intimando al venditore di consegnare l’autovettura entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della diffida e preavvertendo che in caso di mancato adempimento entro il detto termine il contratto si considererà risolto automaticamente con tutte le conseguenze di legge anche a livello risarcitorio;

3) precisando che la diffida vale quale formale atto di messa in mora e come tale idoneo ad interrompere ogni e qualsivoglia termine di prescrizione.

La diffida dovrà essere inoltrata, oltre che alla concessionaria, anche alla finanziaria.

Con riferimento a quest’ultima, il consumatore dovrà precisare che, in caso di inadempimento da parte della concessionaria dei propri obblighi negoziali entro il termine di 15 giorni indicato, anche il contratto di finanziamento collegato si considererà risolto con conseguente obbligo della finanziaria di rimborsare le rate corrisposte dal nostro lettore.

È opportuno che il consumatore, prima di procedere con la redazione e l’invio della diffida, analizzi attentamente il contenuto del contratto di acquisto della vettura e di quello ad esso collegato di credito al consumo, in quanto, sulla base del contenuto degli stessi, vi possono essere molteplici varianti dei quali bisogna tener conto nell’impostare non soltanto la diffida con contestuale messa in mora ma, valutando la fattispecie in prospettiva, l’intera linea difensiva del lettore.

Ad esempio, se nel contratto di compravendita il termine previsto per la consegna del veicolo (termine al quale, nel quesito che ci è stato posto, si opera un riferimento generico e non idoneo ad individuare la natura dello stesso, non essendovi alcuna precisazione al riguardo) è stato stabilito espressamente dalle parti quale termine essenziale, il contratto di compravendita si sarebbe già risolto con lo spirare del detto termine.

In questo caso, quindi, il consumatore potrebbe inviare una diffida sia alla concessionaria sia alla finanziaria con la quale contesta l’inadempimento e - qualora non voglia più dare al venditore una ultima chance per la consegna – invocare l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto per violazione del termine essenziale.

Contestualmente, sempre nella stessa diffida, facendo riferimento al collegamento negoziale, il nostro lettore potrà invocare, anche nei confronti della finanziaria, la risoluzione del prestito.

A seguito della diffida, qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo per definire la vicenda, purtroppo, non resterà al consumatore altra strada che agire giudizialmente per ottenere la dichiarazione giudiziale di risoluzione di entrambi i contratti, per inadempimento imputabile alla concessionaria, nonché per il risarcimento del danno patito e la restituzione di tutte le somme corrisposte, sia come acconto della compravendita sia come rate del credito al consumo.

In ogni caso, si sconsiglia di interrompere il pagamento delle rate di finanziamento senza un provvedimento di natura giudiziale (es. sentenza) o negoziale (es. transazione), in quanto ciò comporterebbe una serie di problematiche che sarebbe preferibile evitare, quali, ad esempio:

1) segnalazione pregiudizievole presso Centrali Rischi (con conseguente impossibilità o, quantomeno, notevoli difficoltà di successivo accesso al credito);

2) maggiorazione interessi di mora sulle rate scadute e non pagate;

3) emissione nei confronti del consumatore di un decreto ingiuntivo, con conseguente ingiunzione di pagamento dell’intero importo del finanziamento (non, quindi, esclusivamente delle rate non corrisposte), oltre interessi e spese legali.

Come già detto, è opportuno che il lettore prima di muovere qualsiasi passo, a livello giuridico, analizzi attentamente la fattispecie, in quanto le risposte che forniamo nella nostra rubrica, sulla base dei quesiti che ci vengono posti, hanno il solo scopo di fornire una informazione generica e divulgativa per i cittadini sui propri diritti.

 

  _________________________________________________

Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"