Domenica, 13 Settembre 2020 09:07

Sul Concordato preventivo in continuità d’impresa In evidenza

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Di Mario Vacca Parma, 13 settembre 2020 - A differenza dell’art. 186 bis della Legge Fallimentare per il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la continuazione dell’attività d’ impresa diventata centrale nell’ambito dell’istituto del concordato preventivo tanto che è espressa nel primo comma dell’articolo 84 dedicato alla finalità del concordato preventivo.

Il comma 2 di tale articolo precisa che il piano deve prevedere che l’attività di impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori dell’imprenditore e dei soci.

L’articolo 84 del Codice chiarisce che la continuità aziendale può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, o anche indiretta, nell’ipotesi che la gestione dell’impresa o la ripresa dell’attività sia affidata ad un soggetto diverso dal debitore, purché siano inquadrati una serie di presupposti ben identificati:

  • Identificazione di un contratto di cessione o affitto di azienda, stipulato anteriormente o successivamente alla presentazione della domanda, a patto che sia comunque realizzata in funzione della presentazione del ricorso;
  • Conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo;
  • Qualsiasi sia la tipologia di contratto deve essere prevista la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti al deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione.

Una delle novità più significative è prevista dal comma 3 dell’articolo 84 laddove prevede che i creditori devono essere soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, un principio che pone un discrimine nei casi di proposte di concordato “misto” ovvero nell’ipotesi che nel piano sia prevista sia la continuazione dell’attività di impresa, quanto la liquidazione di alcuni beni facenti parte dell’attivo concordatario.

Il nuovo codice considera il concordato in continuità aziendale quando l’attivo concordatario disponibile a fronteggiare il fabbisogno finanziario sia prevalentemente riconducibile ai flussi derivanti dalla continuazione dell’attività di impresa; tale prevalenza la si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità aziendale, per i primi due anni di attuazione del piano, derivano da un’attività di impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti al momento del deposito del ricorso.

Sempre il comma 3 dell’art. 84 prevede che nel concordato in continuità a ciascun creditore debba essere assicurata una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che può essere rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

L’articolo 86 del Codice, sempre nel caso del concordato in continuità, prevede la possibilità di una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio e ipoteca che può raggiungere i due anni dall’omologazione, a meno che non sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali esiste la causa di prelazione.

In caso di moratoria, i creditori coinvolti hanno diritto al voto nel limite della differenza fra il loro credito, maggiorato degli interessi di legge, e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano, alla data di presentazione della domanda, sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso di cui all’articolo 5 D.Lgs. 231/2002, in vigore nel semestre di presentazione della domanda di concordato preventivo. Il creditore privilegiato voterà quindi per la parte del credito che, a causa della dilazione nel pagamento, subisce una svalutazione.

Il nuovo codice relega soltanto all’ultimo comma l’ipotesi del concordato liquidatorio, per il quale sono previste importanti limitazioni tra le quali l’ esigenza di ricorrere all’apporto di risorse esterne destinate ad incrementare di almeno il 10%, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, limitazioni che presumibilmente ne renderanno più difficile l’accesso

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.

Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.

Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori ed all’attenzione per l’armonizzazione fiscale tra le diverse realtà ed al rischio d’impresa.

Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo ma, con etica, lealtà ed armonia.

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