Domenica, 23 Dicembre 2018 06:37

Chiarimenti sulla fatturazione elettronica. Sufficienti scontrino o ricevuta nell'attesa della fattura elettronica. In evidenza

Scritto da

Chiarimenti sulla fatturazione elettronica. Sufficienti scontrino o ricevuta nell'attesa della fattura elettronica. L'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti riguardo l'imminente entrata in vigore della disposizione.

di Mario Vacca Parma 23 dicembre 2018 - La trasmissione della fattura elettronica potrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi dal momento della prestazione , ciò è previsto dal DL 119/2018 da poco convertito.

Qualche problema potrebbe porsi nell'ambito del commercio al dettaglio, ivi comprensi dei servizi di ristorazione, ove il cliente dovesse richiedere all'esercente l'emissione della fattura.
L'art. 22 del DPR 633/72 dispone infatti che detta emissione non sia obbligatoria, se non richiesta dal cliente "non oltre il momento di effettuazione dell'operazione".

Al riguardo, nel tentativo di risolvere il problema, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito - nella pagina delle FAQ - una duplice soluzione:

- nell'eventualità si scegliesse per l'emissione della fattura differita, il cedente potrà emettere una ricevuta o uno scontrino fiscale, che costituiranno documenti equivalenti al DDT; i corrispettivi certificati da ricevuta o scontrino, che siano stati successivamente fatturati, dovranno essere "scorporati" dal totale giornaliero;


- se invece si preferisse emettere la fattura immediata, trasmettendo il documento al SdI entro il termine per la liquidazione periodica, potrà essere rilasciata un'apposita quietanza (ai sensi dell'art. 1199 c.c. ), che non assume rilevanza fiscale o, in alternativa, una stampa cartacea della fattura o della ricevuta del POS. Anche in questa circostanza, però, si potrebbe optare per il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovrebbero poi essere scorporati dall'ammontare giornaliero dei corrispettivi.

L'Amministrazione finanziaria fornisce anche ulteriori chiarimenti. In primis, atteso che, qualora il cliente sia un consumatore finale, l'esercente sarà comunque tenuto a consegnare una copia "analogica o elettronica" della fattura (salvo rinuncia dello stesso cliente), nel caso di "discordanza dei contenuti" fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa sono considerati validi i dati riportati nel documento digitale, salvo prova contraria.
Viene, infine, sottolineato che laddove la e-fattura sia preceduta dal rilascio dello scontrino o della ricevuta, i relativi estremi identificativi dovranno essere riportati nel documento, all'interno del blocco informativo "AltriDatiGestionali".

Con riferimento alle fatture differite, nelle "nuove" FAQ pubblicate, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Il soggetto passivo che decidesse di allegare i documenti di trasporto alla fattura potrebbe, da un lato, beneficiare della possibilità di usufruire del servizio gratuito di conservazione elettronica dell'Agenzia, ma dovrebbe porre particolare attenzione, dall'altro, a non superare i limiti dimensionali del singolo file fattura, pari a 5 MB, oltrepassati i quali il documento verrebbe scartato.

Anche per l'indicazione dei rimborsi richiesti dai professionisti per spese anticipate in nome e per contro della controparte, in luogo dell'utilizzo della sezione relativa ai beni e servizi ceduti o prestati con il dettaglio dell'importo e della natura dell'operazione ("N1"), è possibile compilare il blocco "AltriDatiGestionali", precisando la tipologia della spesa e l'ammontare della stessa nei campi previsti.