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Domenica, 23 Settembre 2018 07:02

La cancellazione dal registro delle imprese o il trasferimento all'estero dell'impreso non evita il fallimento. In evidenza

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Di Mario Vacca Parma 18 settembre 2018 - L'ordinanza n° 10793 del 4 maggio 2018 emessa dalla Corte di Cassazione ci ricorda che la vigente legge fallimentare, all'articolo 10, prevede che il fallimento possa essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese a patto che l'insolvenza sia stata posta in essere prima della cancellazione o entro l'anno successivo e pertanto anche il trasferimento della sede all'estero non preclude la possibilità che una società possa essere dichiarata fallita.

Una società che delibera il trasferimento della propria sede all'estero viene cancellata dal registro delle imprese italiano e a tal riguardo si pone il problema dell'applicabilità della legge fallimentare ed in particolare dell'art.10.

L'ordinanza esplicita che l'operatività dell'art. 10 legge fall. è circoscritta al caso di cancellazione per cessazione dell'attività e non può trovare applicazione analogica al caso di cancellazione per trasferimento all'estero della sede sociale, indipendentemente dai motivi del trasferimento.

Nell'eventualità che la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano non avvenga al termine del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e la contestuale cancellazione, ma sia la conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società non trova applicazione l'art. 10 legge fall. Il trasferimento, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività.

Ci si sofferma anche sul trasferimento della sede legale e non dell'attività vera e propria, infatti in questo caso non si è in presenza neanche di un difetto di giurisdizione poiché l'esercizio dell'attività imprenditoriale continua ad essere svolto nel territorio dello Stato e tale prosecuzione implica una continuità giuridica e pertanto, nell'ipotesi che ricorrano i presupposti oggettivo e soggettivo disciplinati dalla legge fallimentare, può essere sottoposta a procedura fallimentare.

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