Visualizza articoli per tag: procura della repubblica di parma

Con ordinanza depositata in data 9.9.2019, il Tribunale del riesame di Parma (Presidente Mastroberardino – relatore Purita) ha confermato pressochè integralmente il provvedimento di sequestro “probatorio” adottato dalla Procura della Repubblica di Parma in data 19 luglio 2019, eseguito il successivo 23 luglio, nei confronti di diverse persone che detenevano per la vendita, ed effettivamente ponevano in vendita, confezioni della c.d. cannabis light.


Dei numerosi indagati destinatari del provvedimento, solo quattro avevano presentato istanza di riesame.
Il Tribunale ha accolto le argomentazioni presentate dalla difesa di Anceschi (limitatamente alla detenzione di due barattoli contenenti Betrocan, rilevando la riconducibilità del prodotto alla categoria dei farmaci), nonché della stessa Anceschi e della difesa di Saccani (limitatamente alla detenzione dei semi, rilevando l’assenza di THC e la mancanza di elementi da cui desumere la configurabilità della istigazione alla coltivazione).
Per tutto quanto altro sequestrato ai quattro indagati ricorrenti, il Tribunale ha rigettato le istanze di riesame presentati dai difensori, confermando il provvedimento di sequestro.


Con articolate argomentazioni (sia pure con sfumature differenti) esposte anche in memorie scritte, le difese contestavano la legittimità del provvedimento della Procura di Parma sotto diversi profili:
- carenza di motivazione;
- legittimità dell’attività di vendita della cannabis light a seguito dell’entrata in vigore della legge n° 242/16;
- mancanza di elementi sulla destinazione della cannabis al c.d. uso ricreativo (ovvero al consumo da parte degli acquirenti);
- non condivisibilità della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite depositata a luglio 2019 (nella parte in cui la Suprema Corte ha statuito l’illiceità della detenzione e della vendita di infiorescenze, olio e resina, salvo che tali derivati siano in concreto privi di efficacia drogante);
- in ogni caso, non condivisibilità di una lettura restrittiva di tale sentenza, essendo necessario il previo accertamento della percentuale di THC presente, che non dovrebbe essere inferiore allo 0,5%, tesi -quest’ultima- sostenuta dal Tribunale del riesame di Genova pur dopo l’intervento delle Sezioni unite;
- sproporzionalità del provvedimento di sequestro, in quanto -proprio in vista degli accertamenti tecnici sulla percentuale di THC- sarebbe stato sufficiente il sequestro di campioni di sostanza e non di tutta la sostanza rinvenuta, anche in tal caso sulla base di quanto argomentato dal Tribunale di Genova.

Il Tribunale del riesame invece, accogliendo integralmente la posizione della Procura di Parma (rappresentata in udienza dal Procuratore della Repubblica e dal Sostituto Procuratore Francesca Arienti, che hanno depositato una memoria scritta) ha confermato la piena legittimità del provvedimento di sequestro.
In particolare, il collegio:
- ha richiamato integralmente la pronunzia delle Sezioni unite, nella parte in cui si sostiene testualmente che ““in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge)”;
- ha evidenziato come, sulla scorta di tale pronunzia, la liceità ai sensi della legge n° 242/16 riguarda esclusivamente la coltivazione della canapa nelle varietà del catalogo –tassativo- indicato dall’art. 1 comma 2 della normativa e la realizzazione e la commercializzazione delle sette tipologie di prodotti –con elenco altrettanto tassativo- indicati all’art. 2 comma IV della stessa; si tratta in sintesi di attività concernenti la coltivazione di canapa sativa finalizzata alla produzione agroalimentare di fibre o altri usi consentiti dall’Unione Europea;
- ha rimarcato la circostanza che, per scelta riferibile al legislatore, l’attuale panorama legislativo non consente affatto una generalizzata commercializzazione della canapa (contrariamente a quanto assumevano alcune difese);
- ha chiarito che il principio di diritto affermato dalle sezioni Unite della Cassazione è perentorio e non può lasciare spazio a dubbi, e ciò a prescindere dal dalla soglia del cosiddetto principio attivo, per cui la vendita di infiorescenze, olii e resine di cannabis, benchè light, si pone al di fuori delle maglie di liceità tracciate dalla normativa di cui alla legge 242/16;
- ha specificato pertanto che non è fondata la ricostruzione difensiva secondo cui, al di sotto della soglia dello 0,5% di THC, la commercializzazione delle infiorescenze di cannabis sarebbe lecita, in quanto tale soglia va riferita esclusivamente alle categorie tassativamente elencate nella legge 242/16 (e in tali categoria non è affatto compresa la produzione e vendita di infiorescenze, oli, resine);
- ha ribadito che il giudizio di rilevanza penale della detenzione e vendita di tali prodotti prescinde al principio attivo della sostanza;
- ha fatto presente che, quanto alla effettiva capacità drogante, il sequestro disposto dalla Procura mira a verificarne la sussistenza mediante accertamenti tecnici, che peraltro la Procura ha puntualmente avviato;
- ha condiviso le osservazioni fatte dalla Procura nella memoria depositata in udienza, nella parte in cui la Procura ha fatto osservare che, in presenza di quantitativi rilevanti di cannabis, la capacità drogante non possa essere apprezzata in moto parcellizzato in relazione alla percentuale di THC contenuta nelle singole dosi potenzialmente acquistabili dai clienti, ma debba essere messa in relazione al peso complessivo della sostanza detenuta dai venditori (in memoria, il Pubblico Ministero aveva testualmente osservato: “Basti pensare alla posizione di Marola (che è il principale indagato della complessiva vicenda), cui sono state sequestrate sostanze pari a circa 650 kg complessivi, con confezioni e blocchi di peso consistenti, per i quali non si vede come si possa prescindere dal peso pur se dovesse esserci una percentuale bassa di THC. Ma anche negli altri casi (si pensi ai sequestri presso i distributori automatici), una volta esclusa la possibilità di ricorrere alla percentuale di TCH per valutare la capacità drogante (e ciò, lo si ribadisce ancora, sulla base delle inequivoche affermazioni delle sezioni unite) non resta che il peso complessivo cui ancorare la capacità drogante, non potendosi certamente scindere il quantitativo complessivo detenuto e messo in vendita in bustine dal peso infinitesimale. Infatti il quantitativo non va visto in relazione all’acquirente ma in relazione al venditore”);
- su tale specifico punto, ha ribadito che una pur bassa percentuale di THC non esclude la capacità drogante della sostanza, se l’idoneità a produrre effetti psicotropi venga rapportata al peso complessivamente detenuto per la commercializzazione;
- ha evidenziato che le sentenze della Corte di cassazione citate dalle Sezioni unite, in tema di necessità di accertamento sulla capacità drogante, in realtà facevano sempre riferimento a sequestri di ridottissime quantità di stupefacente, per cui, in tali casi, era effettivamente necessario accertare la pericolosità della condotta;
- prendendo spunto dal caso esaminato dalle Sezioni unite (in cui si discuteva della detenzione per la vendita di 13 kg di cannabis), ha statuito che quando venga accertato (come nel presente caso) che la commercializzazione riguardi quantitativi consistenti, l’effetto drogante va correlato al peso della sostanza detenuta, che esprime la potenzialità della diffusione della sostanza, in cui risiede la pericolosità per la salute pubblica;
- ha concluso col sottolineare che, se non si tenesse presente il quantitativo complessivamente detenuto dal singolo indagato, vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto allo spacciatore di strada (per il quale invece la contestazione del reato riguarda l’intero quantitativo detenuto e non la singola dose smerciata);
- per quanto riguarda la contestata sproporzionalità del sequestro, ha osservato che il sequestro di tutto il materiale rinvenuto disposto dalla Procura è giustificato in quanto: a) non è possibile scindere la valutazione sulla effettiva capacità drogante dal quantitativo complessivo di sostanza rinvenuta; b) vi è l’esigenza di rendere le analisi sulla composizione della sostanza il più possibile approfondite; c) se gli accertamenti disposti dal Pm confermassero l’effettiva capacità drogante della sostanza, l’intero materiale sequestrato sarebbe soggetto a confisca obbligatoria;
- il sequestro è legittimo non solo per quanto riguarda la cannabis, ma anche per quanto riguarda tutti quegli accessori (cartine, macinini, accendini, estrattori, grinder, gas butano) destinati a consentire il fumo della cannabis stessa (ovvero il cosiddetto uso ricreativo).


°°°°°
L’ordinanza del Tribunale di Parma, a parere della Procura, costituisce un punto fermo nel panorama giurisprudenziale sul delicato profilo della cannabis light.
Dopo la sentenza delle Sezioni Unite -che aveva definitivamente chiarito la sussistenza del reato per la detenzione a fini di vendita di infiorescenze, oli e resine derivati dalla cannabis- la questione della liceità di tale detenzione (che, in teoria, non sarebbe dovuta essere più riproposta) era stata invece nuovamente prospettata a livello mediatico, anche ponendo l’accento su aspetti socio-economici, quali la asserita perdita di posti di lavoro legati alla chiusura dei tanti esercizi commerciali destinati alla vendita dei suddetti prodotti.
Partendo da una precisazione che le Sezioni Unite avevano fatto (e cioè la necessità che il materiale venduto avesse capacità drogante, circostanza peraltro non nuova, ma sempre attentamente vagliata dai Giudici), i sostenitori della linea della liceità si erano diffusamente soffermati su una pronunzia di un Tribunale del riesame che, successivamente alla sentenza delle Sezioni unite, aveva ancora sostenuto la necessità che la sostanza dovesse contenere la percentuale di almeno lo 0,5% di THC per essere considerata illecita.
Nel corso della procedura di riesame dinanzi al Tribunale di Parma, la Procura ha invece documentato come quella ordinanza appena citata fosse sì successiva alla sentenza delle Sezioni unite, ma precedente al deposito delle motivazioni, per cui quel Tribunale -nell’affermare che la illiceità dovesse essere collegata al superamento della soglia dello 0,5% di THC- non aveva potuto tener presente il preciso e specifico indirizzo delle Sezioni unite che, proprio con riferimento alla percentuale di THC, avevano affermato testualmente che “la valutazione sulla rilevanza penale delle condotte di detenzione finalizzata alla cessione dei derivati della coltivazione di cannabis sativa l., erroneamente è stata ancorata al superamento dei valori percentuali di THC richiamati all’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, laddove detti valori riguardano -esclusivamente- il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione e non quello dei prodotti illecitamente commercializzati, come sopra chiarito”.
Peraltro la pronunzia del Tribunale di Parma non è isolata nel panorama emiliano, posto che, in data 31.7.19 (e dunque dopo il deposito delle motivazioni da parte della Suprema Corte a sezioni Unite) il Tribunale di Reggio Emilia aveva confermato un sequestro della PG convalidato dalla locale Procura.

Pubblicato in Cronaca Parma

I Carabinieri del Norm di Parma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza del Gip di Parma del 07.08.2019 di applicazione della misura cautelare della custodia nei confronti di un soggetto nigeriano:


- Fehmani Mustapha, nato a Casablanca il 13.12.2000, residente in Parma.


in relazione ad una rapina impropria, ricettazione, furti aggravati e spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish ceduta ad una pluralità di soggetti (anche minori) in un arco temporale che va dal gennaio 2019 sino a giugno 2019.
In particolare, le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno permesso di accertare che il soggetto in questione si è reso responsabile del reato di:
- ricettazione in quanto per procurarsi profitto, acquistava e comunque riceveva un abbonamento annuale della TEP di Parma di provenienza delittuosa, in quanto oggetto di furto come denunciato in data 04.02.2019,
- rapina impropria in quanto per procurarsi profitto, il 28.02.2019 mentre si trovava sull’autobus di linea n. 5 della TEP di Parma (circostanza aggravante in quanto reato commesso all’interno di messo di pubblico trasporto), mediante violenza, s’ impossessava del telefono cellulare di altro soggetto passeggero;
- furto aggravato in quanto per procurarsi profitto, il 27.03.2019 in concorso con altri soggetti s’impossessava di 2 T-shirt del valore di 54 euro sottratte all’interno dell’esercizio commerciale “New Balance” sito in strada della Repubblica n. 33/a, approfittando di un momento di distrazione del responsabile dell’esercizio commerciale;
- furto aggravato in quanto per procurarsi profitto, nel gennaio 2019 s’impossessava di 1 giubbotto mimetico mod. Rain Forest del valore di 199 euro, sottratte all’interno dell’esercizio commerciale “Napapijri” sito in via Mistrali n. 74, agendo con uno scatto fulmineo ( circostanza aggravante – destrezza);
- spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish compiva ripetute cessioni (anche quando lui era ancora minorenne) nei confronti di minorenni e non anche nei pressi di edifici scolastici dal gennaio 2019 sino a giugno 2019.  

Lo spunto investigativo che ha dato avvio all’indagine trae origine dalla denuncia a piede libero ad opera dei Carabinieri del Norm di Parma avvenuta in data 15.06.2019 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per ricettazione. A seguito di perquisizione personale e domiciliare il Fehmani veniva trovato in possesso di 22 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché di 135,00 euro suddivisi in vario taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio, nonché dell’abbonamento annuale della TEP di Parma di provenienza intestato ad altro soggetto che ne aveva denunciato il furto in data 04.02.2019.


Le zone preferite dallo spacciatore si identificano in viale Toschi e nei pressi della Ghiaia o della Stazione Ferroviaria. Tuttavia, precisano gli assuntori che bastava un sms via whatsapp/telegram e lui li avrebbe raggiunti nel luogo concordato.


“Le dichiarazione rese dagli acquirenti dello stupefacente sono state ritenute credibili in primo luogo, in quanto tutte connotate a precisione nella descrizione delle modalità degli accordi, della consegna dello stupefacente, dell’entità del prezzo pagato e del quantitativo ceduto nelle diverse occasioni. Le dichiarazioni accusatori, sono state rese, da soggetti privi di legami tra loro, nonché privi di ragioni di astio, o, comunque di contrasto con l’indagato ed anche per tale ragione risultano quindi attendibili. “
In particolare, condividendo in pieno l’impostazione della Procura di Parma, il Giudice ha ravvisato le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. C, sussistendo il concreto pericolo che il prevenuto, se lasciato in libertà potesse compiere nuovi reati della medesima specie (poiché seppur non vi siano condanne definitive è già stato più volte denunciato per reati contro la persona e il patrimonio nonché in tema di sostanza stupefacenti sin dal 2016).


“Occorre evidenziare come i delitti di natura predatoria si siano consumati con modalità che denotano estrema spregiudicatezza nel delinquere e il previo studio di un protocollo d’azione congegnato – e poi collaudato – per individuare dapprima e derubare poi gli obiettivi confacenti. Inoltre non risulta che l’indagato svolga alcuna attività lavorativa, pertanto la cessione di sostanza stupefacente risulta essere l’unica forma di sostentamento dello stesso.”


Si tratta dell’ennesima indagine che non si è fermata alla mera attività di controllo occasionale, ma che ha impegnato la Polizia Giudiziaria nel tentativo di ricostruire in maniera più capillare e scientifica l’attività delittuosa effettuata nel territorio di Parma.

Pubblicato in Cronaca Parma

E' stato arrestato a Valencia l'uomo di origini tunisine che il 28 luglio scorso ha accoltellato la moglie e la figlia nei pressi della loro abitazione.

Parma 7 agosto 2019 - Alle ore 07:00 circa del 28/07/2019 la figlia ventunenne era andata a prendere in auto la madre 44enne all'uscita dal lavoro a Fornovo. Arrivate a Riccò le donne si sono fermate in un bar per fare colazione assieme. Uscite dal locale, dopo aver lasciato l'auto nel parcheggio antistante l'abitazione, l'agguato: ad attenderle, l'ex marito della 44enne- nonché padre della ragazza- che impugnava un grosso coltello da cucina.

Come una furia si è avventato sulle due donne colpendo l'ex moglie, ali'addome e alle mani e ferendo la figlia al fianco e al collo. In soccorso alle due vittime il barista che poco prima aveva servito la colazione alle due donne. L'uomo è uscito dal locale mettendosi in mezzo per proteggere le due donne e toglierle dal parcheggio per paura che l'uomo le investisse. Il 54enne si è poi dato alla fuga a bordo di un suv di colore scuro mentre le due danno venivano accompagnate ali'Ospedale Maggiore di Parma. Dopo i fatti i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme - Aliquota Operativa e Stazione di Fornovo Taro - hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per riuscire a rintracciare il fuggitivo.

L'uomo infatti, dopo aver accoltellato la moglie e la figlia, aveva fatto perdere le sue tracce riuscendo ad uscire fuori dal territorio nazionale. Le indagini avviate, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Parma, anche di natura tecnica, hanno permesso di accertare che il soggetto, partito da Fornovo Taro, ha dapprima attraversato la Francia per poi rifugiarsi in Spagna.

A quel punto la Procura di Parma ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Parma un Mandato di arresto europeo con contestuale ordine d'indagine europeo. I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno dunque allertato i colleghi della divisione per la Cooperazione internazionale di polizia di Roma fornendo loro tutti gli elementi e le notizie a disposizione al fine di poter rintracciare il ricercato sul territorio spagnolo.

Grazie dunque alla collaborazione con la Polizia nazionale spagnola è stato possibile rintracciare 1'uomo la sera del 05/08/2019 nella predetta cittadina spagnola e dare esecuzione al mandato di arresto europeo. Il soggetto si trova ora recluso in carcere in attesa di estradizione.

Pubblicato in Cronaca Parma
Venerdì, 26 Luglio 2019 11:00

Al Nigeriano non bastano gli arresti domiciliari.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Parma hanno dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Parma nei confronti:
- EBELI Sunday nato in Nigeria il 01.01.1998, residente a Parma in via Duca D’Alessandro 56/3, cittadino Nigeriano - RICHIEDENTE ASILO – titolare di Foglio di Soggiorno rilasciato dalla Questura di Parma in data 12.03.2018 scaduto in data 19.08.2018.
Lo stesso si è reso responsabile di numerosi episodi di aggressione a partire dai primi mesi dell’anno. In particolare:

• Nel corso del pomeriggio del 27 gennaio 2019 all’interno del Parco Ducale è stato tratto in arresto per resistenza a P.U. per aver colpito e morso i carabinieri operanti che volevano procedere all’identificazione del soggetto. In quella circostanza un gruppo di 6/7 connazionali prendendo le difese di militari, inveivano contro l’Ebely.
A seguito del processo per direttissima veniva sottoposto all’obbligo di firma.

• Nel corso del pomeriggio del 27 maggio 2019 in via Emilia est veniva tratto in arresto per resistenza a P.U. e denunciato per interruzione pubblico servizio poiché aveva minacciato con un ombrello il conducente della linea TEP n. 23, nonché colpiva con calci e pugni i militari che erano sopraggiunti per identificarlo.
A seguito del processo per direttissima veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in una comunità di via Duca D’Alessandro.

• Nel corso del pomeriggio del 02 giugno 2019 in via Racagni veniva tratto in arresto per evasione dai domiciliari.
A seguito del processo per direttissima veniva nuovamente sottoposto alla misure degli arresti domiciliari nella stessa comunità.

• Nel corso del pomeriggio del 06 giugno 2019 all’interno del Parco Bizzozero veniva nuovamente tratto in arresto per evasione dai domiciliari.
A seguito del processo per direttissima veniva ulteriormente sottoposto agli arresti domiciliari nella stessa comunità.

• Nel corso del pomeriggio del 08 giugno 2019 veniva eseguita la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in merito alla condanna relativa all’arresto per resistenza del 27.05.2019.

• Nel corso del pomeriggio del 14 giugno 2019 veniva eseguita la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in merito alla condanna relativa all’arresto per resistenza del 27.01.2019.

• Nel corso del pomeriggio del 15 luglio 2019 veniva eseguita la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con custodia cautelare in carcere in merito alla condanna relativa all’arresto per evasione relativa al 2 e 6 giugno 2019.

In definitiva, condividendo in pieno l’impostazione della Procura di Parma e grazie alle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, il Giudice ha ritenuto non solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma altresì l’esigenza di cogenti esigenze cautelari, connesse al comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione dei fatti e pur in presenza di plurimi arresti.

In particolare la misura degli arresti domiciliari si è dimostrata radicalmente insufficiente a fronteggiare il rischio di recidiva, dato che Ebeli l’ha più volte violata nell’arco di pochi giorni, denotando una totale insensibilità ai precetti dell’ordinamento e la sua incapacità ad autocontenere pulsioni criminogene, di modo che ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere si è palesata inadeguata.

Si tratta dell’ennesima indagine che non si è fermata alla mera attività quotidiana, ma che ha impegnato la Polizia Giudiziaria nel tentativo di reprimere l’attività delittuosa nel territorio di Parma.

Pubblicato in Cronaca Parma
Giovedì, 25 Luglio 2019 10:56

Perquisizioni e sequestri di marijuana light.

In data 23.7.2019, in esecuzione di decreto emesso dal Procuratore della Repubblica Alfonso D’Avino e dal Sostituto Procuratore della Repubblica Francesca Arienti, sono state eseguite contestualmente plurime perquisizioni, nei confronti di sedici indagati, finalizzate al reperimento ed al conseguente sequestro di materiale riconducibile alla messa in commercio della cosiddetta marijuana light, ovvero foglie, inflorescenze, olio, resina o altre sostanze stupefacenti destinate alla cessione a terzi, ed ancora cose pertinenti al reato (strumenti per fumare, estrattori, cartine, accendini, macinini, gas butano), oltre a documentazione relativa alle forniture passive ed alle cessioni, anche a mezzo e-commerce, dei prodotti menzionati.
Le operazioni -disposte all’esito di accurate investigazioni svolte dagli organi di Polizia Giudiziaria in reciproca sinergia- sono state eseguite dalla Questura di Parma - Squadra Mobile, dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma -Nucleo Investigativo, dal Comando Provinciale della Guardia di finanza – Gruppo di Parma e dalla Tenenza Guardia di Finanza di Fidenza.


Le indagini sono state avviate sulla base di due notizie di stampa:
• la prima, apparsa su un locale quotidiano on line in data 8.1.19, relativa alla pubblicizzazione della vendita di cannabis light a domicilio a Parma attraverso un sito di e-commerce;
• la seconda, apparsa su un quotidiano locale in data 6.1.19, relativa alla notizia dell’apertura, in Fidenza, di un distributore di prodotti a base di canapa, ivi compresa la c.d. cannabis light.


Nel prosieguo, è stata chiesta alla PG una mappatura degli esercizi situati nel circondario di Parma, nei quali erano poste in vendita confezioni di cannabis light.


Sulla scorta delle prime risultanze degli accertamenti disposti in base alle notizie di stampa citate, ed all’esito della mappatura, sono state avviate indagini che (per la potenziale estensione delle stesse, ma soprattutto per l’enorme rilevanza sociale del fenomeno) la Procura di Parma ha scelto di affidare congiuntamente ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, al fine di rendere evidente l’impegno delle Istituzioni nel loro complesso.


Dopo l’avvio delle indagini, era sorto un orientamento giurisprudenziale che sembrava aprire ad una legittimità della vendita della sostanza in esame (ponendosi in contrasto con consolidati orientamenti restrittivi), per cui, si è rimasti in attesa della decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione, cui era stata devoluta la decisione sul contrasto giurisprudenziale sorto in relazione alla legge n° 242 del 2016, avente ad oggetto “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.


Com’è noto, con la sentenza n° 30475/19 del 30.5.19, depositata in data 10.7.19, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha fissato i seguenti criteri:
“1) la legge n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse;
2) si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 (esemplificando: dalla coltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana);
3) la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016.
L'art. 73, cit., incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup.. Pertanto, impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti - diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 - derivati dalla coltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del reato ex art. 73, T.U. stup.”;
4) “l'effettuata ricostruzione del quadro normativo di riferimento conduce ad affermare che la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., che pure si caratterizza per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici”, sempre che “il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante”, con ciò ribadendo il criterio, più volte enunciato anche dal giudice delle leggi, della necessità del c.d. principio di offensività;

per poi affermare il seguente principio di diritto:

"La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività".

Sulla scorta di tale impostazione, tenuto conto delle risultanze delle indagini compiute (dalle quali emerge inconfutabilmente la destinazione dei prodotti ad uso ricreativo, ovvero ad un uso del tutto incompatibile con i principi e le finalità delle legge 142/16, la Procura di Parma da dunque disposto le perquisizioni locali presso esercizi e distributori del materiale innanzi indicato, tra cui:
EASYJOINT e locali a questa riconducibili, in Parma e Bologna, con rinvenimento di:
- 649 kg di inflorescenze, 16 litri di oli (presso un magazzino in Parma);
- 657 contenitori per un totale di circa 5,8 kg di inflorescenze, 4 vaporizzatori, 128 confezioni di cartine, 6 combie, 3 grinder, 7 bocchini con liquido vaporizzatore, 4 contenitori con cristalli vari (presso la sede legale della EasyJoint Project srl);
- 523 tra bustine e barattoli contenenti circa 1,8 kg di inflorescenze, 14 contenitori per circa 190 ml di oli, 375 bong, 4 narghilè, 617 accendini, 37 vaporizzatori 64 pipe in vetro, 83 pipe di plastica, 2144 cartine, 20 bilancini, 5 barattoli di gas butano, 11 estrattori, 53 trita-erba (presso un negozio in Parma);
- 48 barattoli con bustine contenenti un totale di circa 4,7 kg di inflorescenze (altro locale).
- 1485 confezioni di cartine, 7337 filtri, 355 confezioni di semi di canapa, 230 trita-canapa, 7 vaporizzatori, 8 bilancini, 36 confezioni di oli (una sede di Bologna)

• ERBA DI GRACE (presso cui sono stati rinvenuti oltre 300 grammi di inflorescenze, accendini, cartine)
• WEED-UP di Parma (presso cui sono stati rinvenuti oltre 400 g. di infiorescenze, oli e resine);
• SHOP 24 srl e relativi distributori della provincia di Parma (presso cui sono stati rinvenuti kg. 32 di inflorescenze e fiori di canapa);
• ARDEIDAE SNC di Parma (presso cui sono stati rinvenuti vasetti con inflorescenze, oli, semi, nonché bustine, in quantitativi in via di determinazione)
• DOTTOR WEED di Parma (presso cui sono stati rinvenuti vasetti con inflorescenze, gas butano, due estrattori di THC, ciloom, glinder, filtri in quantitativi in via di determinazione)
• ESSENZA DI CANAPA di Parma (presso cui sono stati rinvenuti circa 230 vasetti con inflorescenze per un quantitativo in via di determinazione, nonché flaconi di oli, oltre a materiale destinato all’uso ricreativo della sostanza: accendini, filtri, cartine, ecc.)

In occasione di una perquisizione effettuata in Siena a carico di un soggetto individuato come gestore di fatto di una delle ditte destinatarie della perquisizione, è stata trovata una piantagione di canapa, fatto per il quale l’interessato è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Autorità Giudiziaria di Siena.

 

Pubblicato in Cronaca Parma

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente , in data 25 giugno, hanno dato esecuzione all'ordinanza con cui il Gip di Parma ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari per Simmaco Zini, per i fatti di seguito riepilogati.

Il 4 giugno scorso, Intini Madio si trovava a camminare alle ore 03.00 del mattino in via San Leonardo, per recarsi sul proprio posto di lavoro, quando veniva avvicinato da un'autovettura a bordo della quale vi erano due soggetti. Il conducente gli chiedeva di poter effettuare una telefonata in quanto era rimasto senza benzina, ma al diniego dell'Intini lo stesso cambiava atteggiamento e si mostrava meno amichevole. Nello sporgersi all'interno dell'abitacolo notava che il conducente teneva in mano un coltello e, impaurito da ciò, aderendo in parte alla sua richiesta di consegnargli il portafogli e il cellulare, gli consegnava solo il cellulare (in quanto non aveva con sé il portafogli), un Iphone 5S.

Subito dopo il veicolo si allontanava, invano inseguito, per un breve tratto, dal denunciante.

Le indagini prontamente eseguite dai Carabinieri di Parma Oltretorrente,  consistenti nell'acquisire le immagini di videosorveglianza estrapolate dal sistema di telecamere OCR del Comune di Parma, consentirono di verificare l'intera scena della rapina avvenuta in via San Leonardo, nonché il numero di targa dell'autovettura, una Opel Corsa grigia, intestata a una ditta di Parma che l'aveva noleggiata proprio allo Zini.

L'Intini, chiamato a visionare un album fotografico con diverse fotografie, riconosceva con assoluta certezza il soggetto che lo aveva rapinato, indicando l'immagine dello Zini.
Da un controllo alla banca dati delle forze di polizia l'indagato risultava gravato da precedenti di polizia specifici quali furto in abitazione (nel 2018) e rapina impropria in concorso (nel 2014).
All'esito delle attività investigative appena ricordate, la Procura della Repubblica di parma chiedeva ed otteneva la misura cautelare a carico del soggetto, gravemente indiziato del reato di concorso in rapina pluriaggravata.

Pubblicato in Cronaca Parma

Le pesanti accuse mosse dalla Procura di Parma nei confronti del Presidente e dell'Amministratore Delegato di CFT hanno fatto crollare il titolo dell'azienda parmense, quotata in borsa dal 2018.

Di LGC Parma 19 giugno 2019 - Come riportato ieri da "Milano Finanza", le contestazioni avanzate dalla Procura della Repubblica di Parma sono relative a indagini sulle ipotesi di reato che riguardano agli articoli 81 pv. del Codice penale e 2621 del codice civile (concorso formale in reato continuato; false comunicazioni sociali) fra il 2013 e il 2016 e all'articolo 2 del D. Lgs. 74/2000 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto quanto alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) con riferimento agli esercizi 2015 e 2016, contestate all'amministratore delegato della società. Mentre al presidente e al consiglio di amministrazione gli inquirenti contestano gli articoli 81 cpv. c.p. e 2621 c.c.

Un lunedi nero, quindi, per la società di Parma, specializzata in impiantistica per il settore agroalimentare, che ha visto crollare il titolo del 38,43% . In un comunicato di "Chiarimento al Mercato" (di cui si allega testo integrale), emessodall'azienda in mattinata di martedi, gli amministratori riferiscono che i fatti oggetto di perquisizione sono riferiti a esercizi precedenti all'entrata in Borsa e che comunque sono confidenti di poter chiarire ogni fatto contestato.

CHIARIMENTO AL MERCATO

Parma, 18 giugno 2019 – CFT S.p.A. ("CFT" o la "Società"), in considerazione dell'andamento del titolo nella giornata di ieri sul mercato AIM Italia, nonché delle richieste di chiarimento giunte da diversi investitori relativamente al decreto di perquisizione e sequestro di documentazione notificato all'Amministratore Delegato e al Presidente della società, conferma la più ampia collaborazione con le autorità confidando nella correttezza del proprio operato.
A tal riguardo il presidente Roberto Catelli e l'Amministratore Delegato Alessandro Merusi hanno commentato:
"In relazione agli avvenimenti degli ultimi giorni, siamo confidenti che le indagini in corso dimostreranno la correttezza e la buona fede del nostro operato, avendo sempre gestito la società, anche precedentemente alla quotazione sul mercato AIM Italia, secondo principi di massima correttezza e trasparenza verso tutti gli stakeholder. Precisiamo altresì che ad oggi la società non è in grado di quantificare l'importo di un' eventuale contestazione, essendo le indagini ad un livello molto preliminare, fermo restando che informeremo tempestivamente il mercato non appena dovessero emergere ulteriori dettagli in tal senso. Nonostante l'attuale assenza di un dato certo, siamo più che confidenti che le contestazioni in questione non potranno minare i solidi fondamentali industriali del gruppo, in ragione dei quali confermiamo le linee guida e i target previsti dal piano di crescita. Rimaniamo assolutamente convinti del valore del progetto industriale del gruppo CFT di cui siamo i primi azionisti e come già fatto nelle ultime settimane, se ci saranno le condizioni e nel rispetto comunque della normativa vigente, proseguiremo ad acquisire sul mercato titoli della nostra società."

** *** **

CFT è la holding operativa del gruppo CFT, attivo a livello italiano e internazionale nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti "chiavi in mano" destinati principalmente al settore del Food&Beverage.

** *** **

Il presente comunicato è disponibile sul sito di CFT www.cft-group.com  nella sezione Investor relations/Comunicati SDIR.

(in allegato il comunicato in originale)

Pubblicato in Economia Parma
Martedì, 18 Giugno 2019 11:50

Molestie dall'ex compagno.

Nel pomeriggio del 14/06/2019, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

L'ordinanza è stata emessa dal GIP in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica di Parma.

L'attività nasce da una denuncia/querela presentata dalla donna nei primi giorni del mese di giugno. La signora esponeva ai militari che, dal gennaio 2019, aveva subito numerose molestie dall'ormai ex compagno con il quale aveva intrapreso una relazione sentimentale dal 2014, poi terminata a dicembre 2018.

In particolare, proprio a seguito della rottura del rapporto di convivenza, l'ex compagno si rendeva protagonista di numerosi episodi: telefonate a tutte le ore, inoltro di messaggi, pedinamenti, appostamenti sotto casa, sul luogo di lavoro e in palestra, inseguimenti con l'autovettura e compimento di manovre appositamente pericolose, regalie indesiderate, minacce esplicite, tutte nel vano tentativo di indurre la donna a riallacciare la relazione sentimentale con lui.

Proprio per tutte queste condotte la donna si era recata una prima volta dai Carabinieri nel mese di maggio 2019, esponendo i fatti ma senza sporgere denuncia/querela, atto necessario per procedere nei confronti dell'uomo. I Carabinieri comunque avviavano gli accertamenti del caso richiedendo ed ottenendo anche il provvedimento di ammonimento del Questore di Parma, che veniva notificato al soggetto a metà del mese di maggio.

Nonostante il provvedimento, l'uomo non si rassegnava all'idea della fine della relazione, perseverando in condotte molestie tali da costringere la donna a cambiare le proprie abitudini di vita (ricerca di strade alternative per non essere pedinata; lontananza da luoghi conosciuti dall'ex compagno; scelta di non rispondere al telefono; adozione di cautele persino sul luogo di lavoro; limitazione delle frequentazioni per non aggravare l'ossessiva gelosia dell'uomo).

Alla fine, stanca dei continue condotte dell'ex compagno, la donna si decideva quindi di sporgere formale querela nei confronti del suo ex compagno. A seguito della denuncia i militari raccoglievano le dichiarazioni delle persone che avevano assistito ai fatti e informavano l'Autorità Giudiziaria.

La Procura della Repubblica, ritenuta raggiunta la soglia della gravità indiziaria, richiedeva ed otteneva così l'applicazione della misura cautelare in carcere. La richiesta veniva accolta dal GIP del Tribunale di Parma.
L'uomo, espletate le formalità di rito, è stato quindi tratto in arresto ed accompagnato presso la casa circondariale di Parma.

Pubblicato in Cronaca Parma

Parma: il Procuratore della Repubblica, dott. Alfonso D'Avino, in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza.

Nella mattinata odierna, il Procuratore della Repubblica di Parma, dott. Alfonso D'AVINO, ha reso visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Gianluca DE BENEDICTIS.

Quest'ultimo, nel corso di un briefing, alla presenza dei Comandanti di Reparto e degli Ufficiali, ha illustrato al Procuratore l'organizzazione della Guardia di Finanza nella provincia di Parma, soffermandosi sulle più rilevanti attività operative svolte: dal contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, agli interventi in materia di tutela della spesa pubblica, alle indagini in tutti i settori che evidenziano fenomeni di criminalità economico-finanziaria nonché al concorso al mantenimento della sicurezza pubblica.

Al termine dell'incontro, il Dott. D'AVINO ha voluto sottolineare il fondamentale ruolo del Corpo per la salvaguardia dell'economia legale ed ha espresso profondo apprezzamento per la preziosa collaborazione fornita dal Comando Provinciale nell'ambito delle numerose attività delegate, coordinate dalla Procura della Repubblica.

Pubblicato in Cronaca Parma

Dalle prime luci dell'alba fino alla tarda serata di ieri, personale della Squadra Mobile di Benevento e della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN) ha dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Fermo, che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini di nazionalità albanese e l'obbligo di presentazione alla P.G. a carico di un quarto soggetto della stessa etnia.

Gli uffici investigativi operanti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza circa il loro coinvolgi-mento in numerosi episodi di furto in abitazioni ed esercizi commerciali ubicati nella stessa provincia di Fermo ed in quelle di Ascoli Piceno, Macerata e Caserta, commessi tra il maggio ed il giugno 2018.

L'attività d'indagine congiunta, coordinata originariamente dalla Procura di Benevento e poi da quella del Capoluogo marchigiano, aveva preso origine da una rapina consumata il 28 febbraio 2018 ad Amorosi (BN), all'interno dell'abitazione di un medico.

Nell'occasione quattro individui travisati, armati di pistola e machete, avevano ferito il cognato della vittima, colpendolo con calci e pugni, asportando poi alcune centinaia di euro.

I primi tre indagati erano stati tratti in arresto, in momenti diversi e sempre attraverso indagini con-giunte, anche per una seconda rapina in abitazione, consumata a Traversetolo (PR) il 2 giugno 2018, ai danni di una giovane donna. Nel corso dell'evento criminoso erano stati asportati oltre 20.000 euro e monili di valore ma senza conseguenze per le persone.
Durante l'attività d'indagine, svolta anche con la collaborazione delle Squadre Mobili di Ascoli Pi-ceno, Parma e Fermo e del Comando Provinciale di Parma e Fermo, era stata formulata richiesta di misura anche nei confronti di un'ulteriore donna, compartecipe in alcuni episodi criminosi.

Uno degli indagati è stato rintracciato all'alba nella zona di Caivano, ad altri due i provvedimenti sono stati notificati presso le case circondariali di Benevento e Parma, mentre la donna destinataria della misura della custodia cautelare in carcere, è stata tratta in arresto in serata nella zona di Civitanova Marche, al termine di un'estenuante attività finalizzata al rintraccio.

Il particolare modus operandi dei malviventi era caratterizzato dalla cosiddetta tecnica del foro, che consiste nel praticare dei fori sugli infissi con trapani a mano, per poi inserirvi congegni metallici destinati ad aprire dall'interno le finestre.

 

Pubblicato in Cronaca Parma
È GRATIS! Clicca qui sotto e compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna quotidiana.



"Gazzetta dell'Emilia & Dintorni non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio e a conservare la nostra indipendenza, con una piccola donazione. GRAZIE"