Domenica, 07 Febbraio 2021 07:07

"Dentro la Costituzione" -  Le «circostanze» di Mattarella: ovvero il pretesto per non votare. In evidenza

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Eccoci arrivati al quarto appuntamento con la rubrica "Dentro la Costituzione". Ogni domenica, il Professor Daniele Trabucco, entrerà tra le pieghe della nostra Costituzione per svelarne i contenuti noti e meno noti. Un'analisi critica spiegata con semplicità, partendo anche dai fatti di attualità. " Le «circostanze» di Mattarella: ovvero il pretesto per non votare"

di Daniele Trabucco (*) Belluno, 7 febbraio 2021 - Dopo le consultazioni dei vari gruppi parlamentari ed il fallimentare mandato esplorativo al Presidente della Camera dei Deputati, On. Roberto Fico, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato le forze politiche a sostenere un Esecutivo «di alto profilo», affidando a Mario Draghi l'incarico (accettato con riserva) di formarlo, il quale dovrà, però, ottenere la fiducia ex art. 94 Cost.

Lo scioglimento anticipato dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'art. 88 della Costituzione vigente, vedrebbe, secondo il Capo dello Stato, la presenza di «circostanze», quali la gestione dell'emergenza sanitaria e le sue ripercussioni economiche e sociali, tali da rendere complicata la campagna elettorale. Pertanto, un Governo nel pieno delle sue funzioni costituirebbe la soluzione migliore affinché l'Italia non venga «travolta» dal virus.

In primo luogo ed in via generale, nessuna disposizione costituzionale preclude la via delle urne pure in presenza di una situazione emergenziale. Solo in caso di guerra le Camere, con legge, possono disporre un prolungamento della durata quinquennale della legislatura (c.d. proroga).

In secondo luogo, un Governo, benché dimissionario, non solo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione (concetto indefinito e frutto di una autolimitazione dell'Esecutivo), ma anche quelli indefettibili ed improcrastinabili.

In terzo luogo, nel periodo necessario all'insediamento del nuovo Parlamento, le Camere sciolte esercitano le loro funzioni al fine di garantire la continuità nell'esercizio dell'attività parlamentare con l'unico limite del termine massimo di 90 giorni.

I due rami del Parlamento, anche se sciolti, vengono appositamente convocati e si riuniscono entro 5 giorni per convertire in legge un decreto-legge ed i loro membri continuano a controllare il Governo anche durante la fase di transizione.

Benché non sussista alcun obbligo di scioglimento in capo al Presidente della Repubblica, é palese, e questo già prima dello scoppio della pandemia, che la proiezione attuale delle forze politiche in Parlamento non ha una rispondenza sul piano del consenso elettorale con la conseguenza che il sostegno ad un Governo «di alto profilo», che coinvolga in modo trasversale i partiti politici, non possa che aumentare ulteriormente la delegittimazione della già poco autorevole classe politica. Anche se «il suffragio popolare è un mito», come sosteneva Luigi Einaudi (1874-1961), resta «un mito necessario ed il migliore che finora sia stato inventato».

(*) Prof. Daniele Trabucco
(Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello
Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro
Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto
Pubblico).