Domenica, 28 Novembre 2021 10:37

La società di capitali e l’incompatibilità del ruolo dell’amministratore con quello di collaboratore dipendente in capo alla stessa persona In evidenza

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Di Mario Vacca Parma, 28 novembre 2021 - In tema di società di capitali la domanda più frequente che mi viene indirizzata riguarda la possibilità, in capo allo stesso soggetto, di poter ricoprire il ruolo di amministratore o presidente del CdA e contemporaneamente collaboratore dipendente della stessa.

Al riguardo viene in aiuto la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 36362 depositata lo scorso 23 novembre sancisce l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica amministratore unico della stessa, in quanto  l’attribuzione dei poteri di rappresentanza dell’azienda, di direzione e di controllo rende impossibile quella differenziazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte funzioni, che è necessaria affinché  sia riconducibile l’elemento base del rapporto di lavoro identificato nella subordinazione.

Vi è da evidenziare che in precedenza, (cfr., Cass. sent. 11/11/1993, n. 11119) la  Corte di Cassazione ha affermato che la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, soltanto laddove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento ad un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare.

Inoltre, con le sentenze  n. 4586 del 19/05/1987, e n. 11161 del 28/04/2021, gli ermellini hanno precisato che la qualità di socio, anche maggioritario, di una società di capitali, non è di per sé di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio e società, qualora possa in concreto ravvisarsi il vincolo di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio medesimo e l’organo societario preposto all’amministrazione; tale vincolo deve essere escluso soltanto nelle ipotesi di amministratore unico, di presidente del consiglio di amministrazione o nel caso di  società di capitali a socio unico.

Dunque, applicando tali principi con la  sentenza appena depositata, i giudici hanno osservato che “in ragione dell’incarico di amministratore  vada esclusa la possibilità di svolgere un’attività di lavoro subordinato in favore della società stessa”.

In tema di imposte sui redditi quindi rimane indeducibile dal reddito il costo da lavoro dipendente sostenuto nei confronti del soggetto che al contempo è anche amministratore della stessa.