Giovedì, 25 Marzo 2021 14:28

“NO Vax” - Sull'ordinanza n. 12/2021 del Giudice bellunese.  In evidenza

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Il problema non è la vicenda in sé, ma le implicazioni che comporta

Di Daniele Trabucco (*) Belluno 25 marzo 2021 - Al di là di come è stata riportata la notizia e del rigetto del ricorso d'urgenza ex art. 700 del vigente Codice di Procedura civile, non sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora (i lavoratori non erano stati licenziati, né sospesi senza retribuzione), l'ordinanza n. 12/2021 pone una questione non secondaria.

Può l'art. 2087 del vigente Codice civile italiano (Libro V) consentire all'imprenditore, anche all'interno di una struttura sanitaria, l'imposizione del vaccino? La risposta mi pare negativa. Infatti, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, il datore di lavoro pubblico e privato adempie alle obbligazioni previste dalla disposizione codicistica "mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020 (e successive modificazioni e integrazioni)". 

Ora, tale Protocollo, tutt’ora in vigore, nulla prevede in merito all’impiego del vaccino come misura di protezione individuale e di prevenzione del contagio. 

Ne consegue, dunque, che il datore non potrà, in adempimento dell’art. 2087 c.c., imporre al lavoratore di sottoporsi a vaccinazione, e ciò non solo perché violerebbe la riserva relativa di legge dell' art. 32, comma 2, Cost. (sent. n. 258/1994 Corte cost.), ma anche perché l'inoculazione del vaccino non è prevista tra le misure per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro. 

Ammesso che, a garanzia del diritto di autodeterminazione dei prestatori di lavoro (sent. n. 438/2008 Corte cost.), questi siano adibiti ad altre mansioni, chi assicura che, qualora ciò non sia fattibile per le peculiarità dell'attività di impresa, non rischino il licenziamento? 

Né si potrebbe invocare il rischio di responsabilità del datore qualora questi abbia seguito scrupolosamente le misure del Protocollo. 

Pertanto, la portata dell'ordinanza n. 12/2021 del giudice bellunese, pur non vincolando altri giudici ed essendo una pronuncia adottata a seguito di un ricorso in via d'urgenza, pone tematiche di rilievo non trascurabile che mi pare non siano state prese in opportuna considerazione in quanto ci si è soffermati troppo sul modo con cui è stato presentato il fatto.

(*) Prof. Daniele Trabucco (Costituzionalista)