Martedì, 20 Agosto 2013 15:47

Automobilisti contravventori? Pagare subito ora conviene! In evidenza

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Automobilisti contravventori? Pagare subito ora conviene! by editoria.tv

Parma, 20 agosto 2013 -

Da domani entra in vigore lo sconto del 30% per chi paga le multe entro 5 giorni -

Tra le novità del "Decreto del Fare" , questa interesserà le tasche degli italiani "diligenti" o meglio consapevoli di aver contravvenuto al codice della strada ma tempestivi nel porvi rimedio. "Premia l'assunzione di responsabilità di chi riconosce di aver trasgredito una norma ed elimina il carattere vessatorio che spesso la riscossione delle contravvenzioni assumeva", con queste parole Mario Lupi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, mostra soddisfazione per una delle novità del "Decreto del Fare".
Il nuovo provvedimento dovrebbe porre rimedio alle multe non pagate o per ricorsi al prefetto o giudice di pace o per mancato recapito della cartella esattoriale.

Di seguito le regole riportate da ASAPS portale della Sicurezza Stradale per modalità e casistiche:

Per quali sanzioni del Codice della strada si applica lo sconto del 30%?
Per tutte le violazioni il cui pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica, con esclusione di quelle che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo e quelle che rivestono carattere penale.

Che differenza c'è fra contestazione e notificazione?
La contestazione è la procedura che segue all'immediato accertamento dell'infrazione da parte dell'agente, in sostanza quando il conducente viene fermato immediatamente e portato a conoscenza dell'infrazione commessa. La notificazione consiste nella ricezione al domicilio del proprietario del veicolo di un verbale ad una violazione commessa e non contestata subito al conducente. Esempio: autovelox, tutor ecc.

Chi può beneficiare dello sconto?
Tutti i conducenti o proprietari si possono avvalere di questa procedura a prescindere dai punti di patente posseduti.

La riduzione è prevista anche nei casi di preavviso sul parabrezza?
La norma non la prevede, ma la logica vuole che in questo caso la norma più favorevole venga applicata. Il proprietario o conducente con l'avviso potrebbe recarsi presso il comando di polizia accertatore e chiedere la notifica della sanzione oppure potrà attendere la successiva notifica per posta con il ricarico delle relative spese.

Ma se pago entro 5 giorni con lo sconto del 30% posso poi presentare ricorso?
No, una volta pagata una sanzione con o senza sconto, viene meno il diritto a presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto.

Come si calcola la percentuale di sconto?
La riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione prevista dal codice della strada, quindi non sugli importi di spese di notifica.

Si può arrotondare l'importo?
Assolutamente no, a differenza di quanto accade con l'aumento biennale. Quindi bisogna prestare molta attenzione a pagare l'importo esatto della multa. E gli errori si pagano cari: chi ad esempio dovesse sbagliare oltre a perdere lo sconto del 30% perde anche il diritto al pagamento in misura ridotta (quello che si applica ai versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica). Il tutto calcolato con spese e interessi nella classica cartella esattoriale

E' possibile pagare con carta di credito?
Sì, è un'altra delle novità, ma per questo è necessario che la pattuglia su strada abbia il "Pos" collegato, altrimenti rimangono i soliti canali di pagamento, poste, banca, e in alcuni casi ricevitorie Sisal.

Si possono evitare le spese di notifica?
Si, ma solo con l'uso della Postacertificata, un servizio gratuito che consente ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC presenti nell'Indirizzario Pubblica amministrazione, ma solo quando sarà emanato un apposito decreto interministeriale. Fino ad oggi in Italia ne sono state attivate 1,7 milioni.

Ma se pago entro 5 giorni con lo sconto del 30% posso poi presentare ricorso?
No, una volta pagata una sanzione con o senza sconto, viene meno il diritto a presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto.