Il comma 9 dell’articolo 37 dello stesso decreto legislativo specifica la necessità di fornire una formazione specifica e adeguata e un aggiornamento periodico ai lavoratori che si occupano di lotta antincendio e di prevenzione degli incendi, ma anche di gestione dell’emergenza, di primo soccorso, di salvataggio e di evacuazione dei posti di lavoro in caso di immediato e grave pericolo.
L’aggiornamento antincendio
Qual è la frequenza con la quale è necessario eseguire l’aggiornamento antincendio? Per gli incaricati che sono operativi in attività a rischio incendio medio l’aggiornamento deve essere di 5 ore, di cui 2 per la parte teorica e 3 per la parte pratica; per gli incaricati che sono operativi in attività a rischio incendio alto, invece, l’aggiornamento deve essere di 8 ore, di cui 5 per la parte teorica e 3 per la parte pratica. La Circolare del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena del 27 gennaio del 2012 stabilisce che una periodicità di tre anni può andare bene non solo per il primo soccorso ma anche, appunto, per la formazione relativa alla prevenzione degli incendi. D’altro canto, l’allegato 5 dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio del 2016 indica che non c’è bisogno di aggiornamento per gli addetti alla prevenzione degli incendi, secondo quanto indicato dal DM del 10 marzo del 1998.
Quello che c’è da sapere sulla formazione
I percorsi di formazione che riguardano l’aggiornamento, in realtà, si rivelano indispensabili per rinnovare e per integrare non solo le competenze di carattere teorico, ma anche le capacità di tipo pratico e tecnico che sono state acquisite in precedenza dall’addetto che deve sovrintendere la sicurezza antincendio. Tale addetto deve essere formato e informato a proposito delle novità strumentali e normative. Per quel che concerne i corsi destinati agli addetti all’evacuazione e alla lotta antincendio, non esistono riferimenti normativi primari a proposito della frequenza con cui l’aggiornamento della formazione deve essere eseguito; insomma, non ci sono leggi né disposizioni legislative a valenza giuridica in merito.
Che cosa prevede il D. Lgs. n. 81 del 2008
Entrando più nel dettaglio, il comma 9 dell’articolo 37 non include alcun riferimento particolare alla frequenza di aggiornamento dei corsi di questo tipo; più semplicemente, viene rilevata la necessità di garantire agli addetti un aggiornamento periodico e una formazione specifica e adeguata. Vale la pena di mettere in evidenza, comunque, che l’obbligo di aggiornamento indicato da questo articolo per gli addetti antincendio rappresenta un titolo abilitativo per lo svolgimento delle funzioni relative. In termini più semplici, anche se non c’è una disposizione regolamentare che segnali ogni quanto tempo l’aggiornamento deve essere effettuato, ciò non vuol dire che non vi sia un obbligo in merito. Semplicemente, i datori di lavoro sono liberi di scegliere le modalità e i tempi di adempimento che ritengono più opportuni, sulla base del proprio senso di responsabilità aziendale.
Le soluzioni offerte da Progetto81
Progetto81 è una delle aziende che mettono a disposizione corsi di aggiornamento in questo ambito. Si tratta di una realtà che può contare su uno staff che ha alle spalle una lunga esperienza nel settore e che, soprattutto, è sempre aggiornato sulle novità legislative più recenti, in modo da mettere a disposizione un servizio su misura e di qualità elevata. Progetto81 ha tre sedi in Italia: a Catania, a Roma e a Milano. In ogni caso, svolge la propria attività in tutto il Paese tramite una rete di partner convenzionati.
L’obbligo c’è, e non si discute
In sintesi, il periodico aggiornamento relativo alla prevenzione degli incendi rappresenta a tutti gli effetti un obbligo, come indicato dal comma 9 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Per le attività che sono assoggettate al controllo dei Vigili del Fuoco, e cioè quelle a rischio medio e alto, la periodicità consigliata per gli aggiornamenti è quella di una volta ogni tre anni. Per l’aggiornamento antincendio rischio basso, invece, l’obbligo resta valido, ma tocca al datore di lavoro decidere sia la periodicità che le modalità di adempimento.